Antiriciclaggio, stop alle segnalazioni tardive
Si è concluso l’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della IV direttiva antiriciclaggio da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Parere favorevole ma con alcune importanti condizioni che impegneranno il Governo a rivedere in più punti il progetto di riforma. Secondo le indicazioni dei relatori, l’Esecutivo dovrà certamente prendere in considerazione l’opportunità di eliminare il concetto di Sos tardiva «non essendo infatti possibile regolare in modo rigido la materia della rilevazione del sospetto, che richiede, da parte dei segnalanti, valutazioni circostanziate e complesse, che spesso tengono conto dell’evoluzione dell’operatività complessiva e del profilo soggettivo del cliente». In tal senso, le Commissioni dimostrano di aver dato seguito alle osservazioni mosse da quasi tutti i soggetti ascoltati nell’ambito dell’indagine conoscitiva che all’uopo era stata condotta.
Anche la definizione di «persone politicamente esposte» dovrà essere integrata inserendo la figura del sindaco di comune non capoluogo di provincia, quella del parlamentare europeo, dell’amministratore di impresa partecipata in misura prevalente o totalitaria dal comune e la figura del direttore generale di Asl o di azienda ospedaliera. Questa misura aumenterà sensibilmente gli obblighi e il numero di soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica rafforzata in quanto classificati a rischio alto riciclaggio, rispetto ai numeri attuali e agli altri Paesi equivalenti gli obblighi saranno superiori.
Consistente poi l’intervento correttivo proposto sul fronte dei criteri che nel nuovo sistema antiriciclaggio dovranno presiedere all’applicazione delle sanzioni. A tal riguardo, il Governo dovrà rielaborare la norma demandando al Mef e alle autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, il compito di definire, con provvedimento di carattere generale, i criteri per stabilire quando le violazioni sono gravi o ripetute o sistematiche. Nell’adozione di tale provvedimento, il Mef e le autorità di vigilanza dovranno tenere conto che il carattere grave o ripetuto o sistematico delle violazioni accertate potrà essere desunto:
a) dalla circostanza che esse denotano scarsa consapevolezza degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti obbligati e sono sintomatiche di disfunzioni organizzative e nelle procedure di controllo interno;
b) dagli effetti pregiudizievoli sulla effettività della collaborazione e sul funzionamento complessivo del sistema di prevenzione;
c) dalla rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto derivanti dall’anomalia delle operazioni o dal profilo dei soggetti coinvolti, tenuto conto anche del valore delle operazioni e della loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d) dalla reiterazione e diffusione dei comportamenti anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato;
e) dalla mancata ottemperanza a richiami o indicazioni delle Autorità;
f) da ulteriori criteri dai quali sia comunque desumibile il carattere grave o ripetuto o sistematico delle violazioni.
Vista la delicatezza della materia ed i risvolti in termini di competitività bisognerà verificare, tuttavia, se tali “linee guida” potranno essere sufficienti a garantire il corretto assolvimento di incombenze delegate e vigilare se verranno correttamente attuate. Bisognerà infine verificare se tale riforma delle sanzioni sia compatibile con il principio di proporzionalità presente sia nella VI direttiva che nella legge di delegazione europea.