Controlli e liti

Antiriciclaggio, verifiche di Entrate e GdF sul Registro imprese

immagine non disponibile

di Marco Mobili

Accesso diretto al registro delle imprese per agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza nei controlli antiriciclaggio. Approda oggi in Consiglio dei ministri il decreto con cui l’Economia attua la direttiva 2016/2258 che disciplina l’accesso delle autorità fiscali alle procedure, ai documenti e alle informazioni sull’adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati, nonché alle informazioni sulla titolarità di società, enti, trust e di eventuali registri centrali, così come alla verifica del rispetto degli obblighi sulla conservazione dei documenti e delle informazioni.

Con un intervento mirato, in linea con la recente attuazione della IV direttiva antiriciclaggio (Dlgs n. 90/2017), il provvedimento all’esame del Cdm interviene direttamente sull’articolo 3 del decreto n. 29 del 2014 con cui sono state recepite le regole Ue sulla cooperazione amministrativa in campo tributario, prevedendo in particolare che i servizi di collegamento - designati a fornire all’autorità richiedente dell’altro Stato membro gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa - oltre ad utilizzare i dati e le notizie recuperate interrogando l’anagrafe tributaria, potranno avere accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust presenti nella sezione dedicata del registro delle imprese. Accesso che potrà essere eseguito con gli stessi poteri e modalità che oggi Fiamme Gialle e agenzia delle Entrate utilizzano negli accessi, ispezioni e verifiche nei confronti di imprese e autonome.

Le nuove regole non dovranno introdurre oneri per le casse dello Stato e saranno operative “retroattivamente” dal 1° gennaio 2018, ma solo dopo il parere della Conferenza unificata e quello delle due Camere.

In sostanza nello svolgere indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni, le entrate e la Guardia di Finanza potranno accedere a documenti, dati e informazioni acquisiti in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e conservati dai soggetti obbligati.

In particolare viene previsto che l’Agenzia delle entrate dovrà ricorrere alla Guardia di finanza nei casi in cui abbia la necessità di accedere a documenti, dati e informazioni nella disponibilità di uno dei soggetti obbligati ad effettuare l’adeguata verifica della clientela (due diligence), se diversi dagli intermediari finanziari. A monte di questa cooperazione dovrà esserci un’apposita convenzione con cui saranno regolati i rapporti tra le amministrazioni fiscali preposte ai controlli.

Lo stesso provvedimento guarda anche all’accordo Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) tra Italia e Stati Uniti sulla compliance fiscale internazionale tra istituzioni finanziarie e lo scambio automatico di informazioni tra la nostra Repubblica e altri Stati esteri. In applicazione della legge 95/2015 con cui è stato attuato l’accordo Agenzi e Gdf potranno accesso a documenti, dati e informazioni anche per lo svolgimento dei controlli sul corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica della clientela a fini fiscali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©