Antitrust: non è scorretto l’anatocismo applicato fino al 30 settembre 2016
L'Antitrust ha comunicato (si veda Il Sole 24 Ore del 18 settembre) di aver sanzionato tre banche per pratiche commerciali scorrette nell'acquisizione, da clienti consumatori, di autorizzazioni preventive all'addebito degli interessi esigibili. Ma non per aver applicato l'anatocismo dal 2014 fino al 30 settembre 2016, prima quindi dell'entrata in vigore (1° ottobre dello stesso anno) delle disposizioni attuative dell'articolo 120, comma 2, del Tub, emanate il 3 agosto 2016 con decreto del ministero dell'Economia per conto del Cicr. Entrambi i comportamenti sono stati oggetto dei procedimenti istruttori attivati dall'Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato), anche se il comunicato stampa dell'Antitrust diramato il 17 novembre si limita ad illustrare le motivazioni delle sanzioni comminate.
Considerato che l'anatocismo bancario (vale a dire il calcolo degli interessi sugli interessi da parte delle banche) è possibile dal 1° ottobre 2016 soltanto se il cliente autorizza preventivamente l'addebito annuale in conto degli interessi (esigibili il 1° marzo dell'anno successivo), alle banche è stata addebitata una condotta scorretta, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo, nell'acquisire le autorizzazioni preventive, in quanto finalizzata a limitare la libertà di scelta del consumatore. Di fatto, presentando il rilascio dell'autorizzazione come modus operandi ordinario e attuando comportamenti coercitivi in svariati modi, dalle pressioni alla firma di moduli personalizzati privi di opzioni, fino alla predisposizione di pop-up internet vincolanti. Oppure, enfatizzando il rischio di segnalazioni ai sistemi di informazioni creditizie, ma omettendo di informare i clienti che l'addebito in conto degli interessi, in caso di sconfinamento o scoperture, comporta di solito l'applicazione di peggiori condizioni economiche, come la commissione di istruttoria veloce e un maggior tasso debitore extra-fido.
Per l'istruttoria l'Agcm ha richiesto anche il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale, valutando le specifiche modalità utilizzate tramite internet per l'acquisizione dei consensi, ha convenuto trattarsi di uno strumento idoneo ad influenzare significativamente la pratica scorretta.
Come precisato nei tre provvedimenti (PS10790, PS10791 e PS10792), l'Agcm ha chiesto il parere di Banca d'Italia con riferimento alla capitalizzazione degli interessi debitori effettuata dalle banche dal 2014 fino al settembre 2016. L'Autorità di via Nazionale, nel parere rilasciato il 19 ottobre, ha precisato che gli intermediari erano tenuti ad applicare il divieto di anatocismo, al più tardi, con riferimento agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016. Ha inoltre sottolineato come nel valutare la condotta posta in essere dagli intermediari si debba considerare la complessità del quadro normativo di riferimento, l'eterogeneità delle posizioni assunte anche dalla giurisprudenza e le concrete difficoltà applicative della norma in assenza delle previste disposizioni attuative. Tali motivazioni sono state fatte proprie dall'Antitrust che, per tale comportamento indagato, ha riconosciuto che l'addebito di interessi anatocistici fino al 30 settembre 2016 non costituisce una pratica commerciale scorretta.