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Ape, asseverazioni e visti: sono due i livelli di reato per le dichiarazioni false

Reclusione fino a due anni per i tecnici che attestano il falso nel certificato energetico

Sotto esame ci sono i reati di falso. Quando si parla dei possibili profili di responsabilità penale dei tecnici competenti per il rilascio dei documenti asseverativi, è a questi che bisogna guardare prima di tutto.

I professionisti

Queste figure professionali appartengono alla categoria giuridica dei «soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità», puntualmente identificati dall’articolo 359 del Codice penale nei privati che esercitano «altre professioni (diverse dalle professioni forense e sanitarie), il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi».

Questo collegamento, come spiegheremo più avanti, è di fondamentale importanza: da questo dipende la possibilità o meno di attribuire a questi soggetti professionalmente qualificati i reati di falso e, in particolare, gli articoli 481 e 483 del Codice penale.

Cosa dice il Dl Rilancio

L’articolo 119 del Dl Rilancio richiede infatti, per consentire l’applicazione dell’istituto, la presenza di soggetti dotati di una qualifica professionale - che si rispecchia in una particolare abilitazione o nell’appartenenza ad un ordine professionale -, allo specifico scopo di garantire che gli esiti di un procedimento (nel quale non è possibile l’intervento del soggetto pubblico) siano comunque conformi ai dettami normativi.

Viste queste caratteristiche, i tecnici ed i professionisti menzionati nei commi 3 (Ape), 11 (requisiti tecnici e di congruità) e 13 (visto di conformità) della disposizione in materia di superbonus, appaiono senza dubbio riconducibili, alla luce dell’entità dell’interesse erariale coinvolto, ai soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità inseriti nell’articolo 359 del Codice penale.

I due reati

Questa constatazione è centrale per potere poi configurare, in caso di attestazioni false, il reato dell’articolo 481 del Codice penale, «Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità», ma anche il reato più grave dell’articolo 483 del Codice penale, «Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico».

Il primo reato punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 a 516 euro «chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità».

Il secondo reato punisce, con la reclusione fino a due anni, «chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità».

Attestazioni e asseverazioni

A questo riguardo, in materia di interventi di efficientamento energetico, sia l’attestazione di prestazione energetica «Ape» che l’asseverazione rilasciata dal cosiddetto «tecnico abilitato», cui fa riferimento la lettera a) del comma 13 dell’articolo 119, costituiscono «dichiarazione sostitutiva di atto notorio», perché sono rese nella forma ed agli effetti di cui all’articolo 47 del Dpr 445/2000.

Inoltre, in base al successivo articolo 76 terzo comma del Dpr 445/2000, queste stesse dichiarazioni si devono considerare come fatte al pubblico ufficiale in atto pubblico.

Con specifico riferimento – invece – al visto di conformità e alle asseverazioni, cui fa riferimento la lettera b) del comma 13 dell’articolo 119, è possibile osservare come, in primo luogo, essi abbiano i requisiti della certificazione penalmente rilevante, in base all’articolo 481 del Codice penale.

Tuttavia, l’assenza di qualsiasi richiamo all’articolo 47 del Dpr 445/2000 non fa assumere loro la qualità di «dichiarazione sostitutiva di atto notorio».

Gli effetti

Di conseguenza, gli articoli 47 e 76 comma 3 del Dpr 445/2000, una volta resi applicabili alle dichiarazioni asseverative di cui al comma 3 (Ape) ed al comma 13, lettera a), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, hanno importanti riflessi dal punto di vista penale: il falso ideologico commesso dal tecnico abilitato, essendo considerato come destinato ad un pubblico ufficiale, assumerà rilievo di «falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico», in virtù della quale «chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni».

Viceversa, gli autori della dichiarazione asseverativa di cui alla lettera b), comma 13, dell’articolo 119, e del visto di conformità potranno essere chiamati a rispondere unicamente del delitto di falsità ideologica in certificati, commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità e non di altra più grave ipotesi, non essendo normativamente previsto che le stesse debbano essere prodotte nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

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