Adempimenti

Appalti, alle Pa «commerciali» autocertificazioni al posto del Durf

Le amministrazioni attuano il monitoraggio nelle attività non istituzionali. In questi casi gli uffici non possono chiedere informazioni già in possesso

(Agf)

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

I certificati di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 241/1997, nello schema approvato dal Provvedimento n. 54730 del 6 febbraio 2020 (il cosiddetto Durf), costituiscono causa di esclusione dei contratti “labour intensive”. Anche la circolare n. 1/E/2020 dell’Agenzia chiarisce che questi potranno essere consegnati dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, ai loro committenti, nei rapporti che rientrano nel perimetro dei controlli (compresi quelli delle catene di soggetti), al fine di evitare la consegna delle deleghe F24 e la comunicazione dei dati previsti dal medesimo articolo 17-bis, comma 2.

Le imprese, nell’utilizzare le certificazioni di cui sopra, a livello operativo e per il relativo comportamento, dovranno però suddividere i committenti in categorie: soggetti privati; organi della Pubblica amministrazione per i contratti che rientrano nell’attività commerciale; privati gestori di pubblici servizi.

Infatti l’allegato A al provvedimento, richiamando l’articolo 40, del Dpr 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, precisa che il certificato non può essere prodotto agli organi della Pa o ai privati gestori di pubblici servizi.

La previsione deriva dalle disposizioni della cosiddetta “decertificazione”, propria dei procedimenti del Testo unico della documentazione amministrativa, la quale stabilisce espressamente (articolo 40, comma 01, Dpr 445/2000) che, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, rispettivamente di certificazioni e di notorietà.

Pertanto le imprese, ottenuto il certificato dall’agenzia delle Entrate e sulla base delle risultanze dello stesso, all’interno dell’arco temporale di durata della sua validità (quattro mesi dalla data del rilascio), potranno rilasciare un’autocertificazione in base all’articolo 46 del Dpr 445/2000 al fine di ottenere lo stesso risultato di esonero dagli altri adempimenti di comunicazione.

Conseguentemente, la previsione comporta che le pubbliche amministrazioni eventualmente interessate, perché committenti nello svolgimento di attività commerciale, non potranno richiedere il rilascio del Durf e neppure dei documenti e dati di cui al comma 2 dell’articolo 17-bis e dovranno, necessariamente, in questo caso accettare l’autocertificazione provvedendo alle ordinarie verifiche di sussistenza dei requisiti, anche a campione, ordinariamente previste dall’articolo 71 del Dpr 445/2000, direttamente presso l’agenzia delle Entrate (direttiva ministero Pa e semplificazione n. 14/2011).

La circolare non precisa, ma ciò è applicabile anche nel rapporto con gli enti privati gestori di pubblici servizi (società che gestiscono servizi pubblici quali parcheggi, acque, raccolta rifiuti, trasporti), stante l'espressa previsione normativa. Invece alle imprese ed altri soggetti committenti privati, se posseduto, potrà essere consegnato il certificato, in corso di validità.

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