Adempimenti

Appalti, solo i «grandi contribuenti» chiedono il Durf alla direzione regionale

Possibilità per soggetti con volume d’affari oltre 100 milioni di euro. Gli altri vanno in direzione provinciale

di Valentino Tamburro

Richiesta del Documento unico di regolarità fiscale (Durf) a prova di errori. Dopo la pubblicazione del provvedimento delle Entrate del 6 febbraio 2020 e della circolare 1/E/2020, l’Agenzia ha diffuso sul proprio sito il modulo che i soggetti appaltatori dovranno compilare per richiedere la certificazione di regolarità fiscale per disapplicare le nuove disposizioni in materia di ritenute e compensazioni nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto.

Anche se la compilazione del modulo non presenta particolari criticità, è opportuno comunque prestare attenzione. Oltre ai dati identificativi del soggetto d’imposta e del soggetto richiedente, è possibile inserire anche i dati del soggetto delegato alla richiesta e ritiro del certificato stesso. Allo stato attuale, non essendo ancora stata ancora prevista una procedura online per la richiesta del certificato, molte imprese si stanno recando presso gli uffici dell’agenzia delle Entrate per richiedere la nuova certificazione, che, come previsto dal provvedimento del 6 febbraio 2020, è esente da imposta di bollo e tributi speciali.

Le differenze
Una delle principali differenze che indirizzano la competenza della richiesta è rappresentata dalla dimensione dei soggetti richiedenti. Le imprese che non rientrano nella nozione di «grandi contribuenti» richiedono il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del Dlgs 241 del 1997, a un qualsiasi ufficio della direzione provinciale delle Entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale, salvo diverso atto organizzativo adottato dal direttore provinciale. I soggetti «grandi contribuenti» richiedono il certificato alla Direzione regionale competente. Il nuovo Durf ha una validità di 4 mesi.

La nozione di grandi contribuenti
In un’apposita sezione del sito dell’agenzia delle Entrate è contenuta la nozione di grandi contribuenti. Tale categoria di contribuenti comprende i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro. In generale, la soglia di riferimento si ritiene superata considerando, per ciascun periodo d’imposta, il valore più elevato tra le seguenti grandezze, indicate nelle dichiarazioni dei redditi e Iva:
•i ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a e b, del Tuir);
•l’ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni (articolo 53, comma 1, del Tuir);
•il volume d’affari (articolo 20 del Dpr 633 del 1972).

Con riferimento agli enti creditizi e finanziari e alle imprese di assicurazione, ai fini della determinazione della soglia, oltre al criterio generale, vengono altresì considerati alcuni dati dichiarati rappresentativi delle più significative componenti positive della relativa gestione:
•per gli enti creditizi e finanziari, la sommatoria di interessi attivi e proventi assimilati, proventi di azioni o di quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo, commissioni attive, profitti da operazioni finanziarie, altri proventi di gestione;
• per le imprese di assicurazione, la sommatoria di premi di competenza e premi dell’esercizio e altri proventi tecnici.

Il riesame del certificato di sussistenza dei requisiti di esonero
A seguito della richiesta della certificazione di regolarità fiscale potrebbero emergere delle difformità tra i dati presenti negli archivi dell’amministrazione finanziaria e la situazione effettiva del contribuente, che, se superiori alla soglia di 50mila euro e relative ai tributi e contributi previdenziali menzionati nell’articolo 17-bis, comma 5, lettera b), del Dlgs 241/1997, determinano l’impossibilità di ottenere la certificazione per disapplicare la nuova disciplina. In tal caso l’impresa potrà fornire all’agenzia delle Entrate la documentazione per dimostrare la propria regolarità fiscale presentando una nuova istanza per il rilascio del Durf, barrando, nel medesimo modulo, la casella relativa al «riesame del certificato di sussistenza dei requisiti di esonero disciplinate dall’articolo 17-bis, comma 5, del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241», e facendo riferimento al numero di protocollo e dalla data di emissione del certificato nel quale era stata attestata, in precedenza, la non regolarità fiscale dell’impresa ai fini della nuova disciplina in commento.

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