Controlli e liti

Appello del Fisco, non servono censure specifiche

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

L’amministrazione soccombente nel processo tributario di primo grado può appellare la sentenza a sé sfavorevole senza necessariamente dovere contestare specifici brani di essa. Intanto basta che ribadisca le stesse argomentazioni già esposte nella costituzione al fine di avvalorare la fondatezza della pretesa. Poi il carattere devolutivo pieno dell’appello quale mezzo di impugnazione obbliga il giudice ad entrare nel merito e valutare la fondatezza dell’accertamento. Così la Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 3267-2018 , depositata ieri.

Il ricorso introduttivo

Una donna oppone in Ctp l’accertamento tramite il quale l’amministrazione le accerta con redditometro un maggior reddito per il 2008. Secondo la contribuente la pretesa è infondata in quanto, essendole stato accertato solo l’anno d’imposta 2008, non è stato rispettato il requisito dello scostamento significativo tra reddito dichiarato ed accertato nei due periodi di imposta consecutivi ed entrambe devono essere annualità non decadute. L’amministrazione resiste. L’operatività dell’accertamento sintetico permane in presenza dello scostamento del reddito complessivo netto accertabile rispetto al dichiarato per almeno due anni consecutivi e non rileva che sia intervenuta la decadenza dall’attività impositiva per uno dei due anni. Ma il giudice tributario di primo grado accoglie il ricorso introduttivo.

Il ricorso in appello

L’amministrazione si rivolge allora alla Ctr contro la sentenza ad essa sfavorevole della Ctp. Nel gravame deposita la documentazione probatoria per contrastare la contestata assenza di scostamento tra reddito dichiarato ed accertato, ribadisce nel merito la legittimità dell’istruttoria svolta e la fondatezza della pretesa senza però prospettare censure specifiche. La contribuente appellata si costituisce chiedendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in appello per mancanza di motivi specifici di censura alla sentenza e nel merito il rigetto per infondatezza delle ragioni esposte dall’amministrazione. Il giudice di secondo grado sposa la tesi della donna ed accoglie la pregiudiziale di inammissibilità per mancata indicazione di motivi specifici di impugnazione.

Il ricorso per Cassazione

L’amministrazione non demorde e si rivolge al giudice di legittimità, il quale cassa con rinvio la sentenza impugnata. Anche se l’amministrazione, per suffragare la legittimità dell’accertamento, si limita a ribadire in appello le stesse argomentazioni già esposte in sede di costituzione in primo grado, deve comunque ritenersi regolarmente assolto l’onere d’impugnazione specifico previsto dal processo tributario (articolo 53 del decreto legislativo n. 546/1992). Il giudice di merito di secondo grado è tenuto, a causa del carattere devolutivo pieno dell’appello quale mezzo di impugnazione, a valutare la persistenza dei presupposti legittimanti l’accertamento. Infatti, egli non si limita al solo controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma deve riesaminare la causa nel merito anche senza che gli venga prospettato uno specifico motivo d’appello.

Cassazione, sentenza 3267/2018

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