Appello salvo con avviso «asseverato» dalla posta
Il mancato deposito della ricevuta di spedizione dell’appello può essere sanato con l’avviso di ricezione solo se la data è asseverata dall’ufficio postale. Occorre poi che il destinatario dell’appello abbia ricevuto il plico prima del termine per l’impugnazione. A confermare questa interpretazione è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 22243 depositata ieri che ha applicato, in senso favorevole al contribuente, la recente pronuncia delle Sezioni unite in materia.
Ecco i fatti. L’Agenzia notificava per posta un appello avverso una decisione della Ctp. Il contribuente chiedeva l’inammissibilità dell’impugnazione, dato che non era stata depositata la ricevuta di spedizione, ma solo quella di ritorno. La Ctr confermava l’inammissibilità dell’appello e l’ufficio ricorreva.
La Cassazione ha ricordato che recentemente le sezioni unite (sentenza n. 13452/2017) si sono pronunciate. L’articolo 53 del decreto legislativo 546/92, che disciplina le regole per proporre appello attraverso il servizio postale prevede che occorre depositare, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, la fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata. Nella prassi si verificava di frequente, soprattutto quando l’impugnazione era dell’Agenzia, che la ricevuta non venisse depositata con la conseguenza, che stando al tenore testuale della norma, l’appello doveva ritenersi inammissibile. La giurisprudenza di legittimità aveva formato due orientamenti. Le Sezioni unite hanno precisato che il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o appellante) che si avvalga del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario. Non costituisce, poi, motivo di inammissibilità dell’appello il deposito in commissione dell’avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di spedizione, a condizione che la data di spedizione sia “asseverata” dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. Nell’ipotesi in cui la data è riportata manualmente o dattiloscritta ma non asseverata, la prova del giorno di spedizione per la tempestività della notifica dell’appello può essere superata solo se la ricezione del plico è avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione.
I giudici di legittimità in applicazione dei principi delle Sezioni unite, hanno rilevato che in atti era stato depositato, nel termine di 30 giorni, l’avviso di ricevimento privo di una data asseverata. Il documento non era idoneo ad assolvere la funzione probatoria richiesta. In ogni caso, poi, il vizio non poteva ritenersi sanato perché la data di ricezione del plico da parte del contribuente era successiva al termine lungo per impugnare.
L’ordinanza n. 22243/2017 della Cassazione