Controlli e liti

Appello senza Pec dopo il primo grado «cartaceo»

di Francesco Falcone

È inammissibile la notifica a mezzo Pec di un appello tributario se il giudizio di primo grado si è svolto in modo cartaceo. La scelta del processo telematico va effettuata ab origine, ovverossia sin dal primo grado. Lo afferma la Ctr Toscana con la sentenza 1377/05/2017 depositata il 31 maggio.

Un contribuente ha proposto ricorso avverso un avviso di liquidazione emesso dall’agenzia delle Entrate e relativo alla revoca dei benefici fiscali per la prima casa. La Ctp di Firenze ha accolto il ricorso del contribuente. Avverso questa sentenza l’Ufficio ha proposto appello notificandolo a mezzo Pec all’indirizzo del difensore presso il quale il contribuente aveva eletto domicilio. L’appellato ha eccepito l’inammissibilità dell’appello così notificato. In particolare, per il contribuente, la notifica degli atti giudiziali tributari non poteva ritenersi ammissibile per espressa esclusione prevista dal quarto comma dell’articolo 16 del Dpr 68/2005. La Ctr ha dato ragione al contribuente e ha dichiarato inammissibile l’appello. Per i giudici di secondo grado, infatti, il processo tributario si colloca nel processo di digitalizzazione della giustizia già attuato nel processo civile.

Per la Ctr, dal 1° dicembre 2015 nella regione Toscana opera un sistema di alternatività tra processo tributario telematico e processo tradizionale cartaceo. In base al principio della facoltatività del Ptt, la scelta dell’utilizzo dello stesso va effettuata ab origine, ovvero sin dal primo grado. Per i giudici toscani la costituzione, la proposizione del ricorso e le comunicazioni conseguenti alle stesse, possono essere effettuate tutte – nessuna esclusa – in via telematica. In questo modo, solo una volta che sin dal primo grado il processo sia iniziato telematicamente, il relativo giudizio di appello può proseguire in questo modo. Viceversa – sempre per la Ctr della Toscana – la modifica di un iter cartaceo in primo grado, in telematico in appello, non appare condivisibile in quanto si supererebbe così di colpo la normativa specifica in tema di notifica degli atti che rimane senz’altro – per la Ctr – quella sancita delle norme del codice di procedura civile nel caso di mancato adeguamento per intero al Ptt. E tanto indipendentemente dalle possibilità introdotte nel processo tributario telematico che prevede allo stato, nella regione Toscana, ancora un sistema di alternatività.

Dalla lettura dei documenti di prassi finora emanati (circolare 2/DF/2016 del Mef), invero, emerge che sebbene in questa prima fase attuativa del Ptt (nelle regioni in cui è partito il servizio) viga il principio della facoltatività della scelta (tra cartaceo e telematico), tuttavia in base a quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del decreto 163/2013 del Mef qualora la parte, sia ricorrente che resistente, si avvalga delle modalità telematiche nel procedimento di primo grado, è obbligata successivamente ad utilizzare le medesime modalità anche nel giudizio di appello. In buona sostanza la parte che sceglie il rito telematico per instaurare il giudizio di primo grado è obbligata a proseguire il giudizio di appello nella stessa forma. Viceversa per i giudizi instaurati cartaceamente in primo grado, allo stato e per le regioni nelle quali è partito il servizio, sembra che nulla vieti di scegliere il rito telematico per il giudizio di appello. L’importante, anche in questo caso, è che tale scelta venga manifestata sin dall’inizio: ad esempio l’appellante che voglia iscrivere telematicamente l’appello lo deve avere notificato a mezzo pec e non cartaceamente.

Ctr Toscana, sentenza 1377/05/2017

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