Controlli e liti

Appello, serve la ricevuta di spedizione

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di Laura Ambrosi

È inammissibile l’appello dell’ufficio se non è stata depositata la ricevuta di spedizione del plico: si tratta di un documento necessario per il riscontro della tempestività dell’impugnazione e la sua mancanza non può essere sanata dalla costituzione dell’appellato. A confermare questa interpretazione è la Ctr Emilia Romagna con la sentenza 1373/2017 depositata il 24 aprile scorso (presidente e relatore Salvadori).

Una società ricorreva contro un avviso di accertamento emesso dall’agenzia delle Entrate. Durante il processo, l’ufficio chiedeva fosse dichiarata la cessata materia del contendere, dal momento che era stato emanato un provvedimento di autotutela, e contestualmente veniva richiesta la compensazione delle spese di lite.

Il collegio di primo grado, pur dichiarando la cessazione del contendere, condannava l’Agenzia alla refusione di 10mila euro di spese. L’amministrazione proponeva così appello lamentando, sostanzialmente, un’omessa motivazione e, in ogni caso, l’eccessiva onerosità della somma liquidata.

La società si costituiva in giudizio chiedendo l’inammissibilità dell’appello per il mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata con la quale era stato notificato l’atto di impugnazione.

La Ctr ha ritenuto fondata la rimostranza della società.

Per la costituzione in giudizio dell’appellante (articolo 53 del Dlgs 546/92) si osservano le regole previste per il ricorso introduttivo (articolo 22 Dlgs 546/92), secondo cui il ricorrente deve depositare nella segreteria della commissione tributaria adita (o trasmettere ad essa tramite plico raccomandato) copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso. Il deposito è previsto, pena l’inammissibilità rilevabile d’ufficio (in base al secondo comma dell’articolo 22 del Dlgs 546/92) in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce.

La produzione della ricevuta di spedizione dell’atto di appello è necessaria per i seguenti motivi:
• consente la verifica del rispetto del termine per impugnare la sentenza;
• prova la tempestiva costituzione in giudizio dell’impugnante, visto che il termine di 30 giorni decorre dalla data di spedizione e non dalla ricezione.

L’agenzia delle Entrate aveva comunque prodotto la ricevuta di ritorno e, a propria difesa, sosteneva che che potesse bastare, in sostituzione della ricevuta di spedizione, poiché riportava la data di invio.

I giudici emiliani, però, hanno affermato che quest’ultimo documento non può ritenersi equivalente: essendo compilato dallo stesso mittente, non è assistito da pubblica fede.

Sul punto la Cassazione, con due ordinanze interlocutorie (18000 e 18001/2017), ha rimesso la decisione alle Sezioni unite. In particolare i giudici di legittimità hanno riscontrato due orientamenti contrastanti sull’equivalenza della ricevuta di ritorno. La Corte, comunque, ha precisato che in questo caso la «data di spedizione» è compilata dal mittente, con la conseguenza che non si tratta di un fatto attestato dall’agente postale per il quale può valere la fede privilegiata.

In ogni caso, entrambe le ordinanze hanno rilevato che il deposito della ricevuta di spedizione, laddove fosse surrogabile con la ricevuta di ritorno, sarebbe comunque necessario entro 30 giorni dalla notifica.

Ctr Emilia Romagna 1373/10/2017

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