Adempimenti

Apprendistato con tutor «ridotto»

di Giampiero Falasca

Apprendistato e distacco, una (strana) coppia che può funzionare. Questo il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro che, rispondendo a una richiesta di approfondimento formulata da una sede territoriale, ha affermato (con un parere del 12 gennaio) un principio che farà molto discutere.

Secondo l’Ispettorato (si veda il quotidiano del lavoro di ieri) non vi sono ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, a condizione che vengano rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge. Questi requisiti, ricorda la nota, hanno una doppia natura: il distacco deve essere lecito e l’apprendistato non deve perdere la propria natura formativa.

Affinché sia rispettata la prima condizione, il datore di lavoro che dispone il distacco deve avere un concreto e temporaneo “interesse” allo spostamento del proprio dipendente presso un soggetto terzo. Questo requisito – creato dalla giurisprudenza e tipizzato dall’articolo 30 del Dlgs 276/2003 (la legge Biagi) – serve a prevenire operazioni di mero “prestito di personale”, che possono essere compiute solo nel quadro della somministrazione lecita di manodopera.

Per quanto riguarda il secondo gruppo di requisiti, relativa alla salvaguardia della finalità formativa, la nota dell’Ispettorato chiarisce che le parti devono includere la possibilità del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore e, inoltre, devono garantire la presenza di un tutor adeguato.

Viene precisato che la responsabilità della formazione resta in carico al datore di lavoro anche nei periodi durante i quali il dipendente è in distacco presso terzi. Tale responsabilità, secondo l’Ispettorato, può essere adempiuta a prescindere dalla localizzazione fisica del tutor, che può anche operare in una sede aziendale diversa dall’apprendista.

In tali casi, conclude la nota, il tutor deve garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, svolgendo anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità e alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.

Dal punto di vista strettamente teorico, la ricostruzione dell’Ispettorato nazionale è corretta. Il distacco è una forma speciale di adempimento della prestazione lavorativa che il datore di lavoro può disporre nel proprio interesse e per un periodo limitato: nessuna di queste caratteristiche è formalmente incompatibile con gli obblighi formativi che devono essere adempiuti verso l’apprendista.

Meno convincente appare la lettura minimalista che viene affidata al ruolo del tutor. Questo soggetto, in una situazione del tutto particolare come quella del distacco, non dovrebbe limitarsi – come sembra suggerire la nota – a svolgere un controllo formale del rispetto degli impegni formativi ma, al contrario, dovrebbe lavorare più intensamente di quanto accade nei casi ordinari, per garantire l’integrale attuazione del piano formativo.

Il mantenimento della finalità formativa è, infatti, condizione essenziale per poter applicare gli incentivi contributivi, retributivi (connessi al sottoinquadramento) e normativi (come la facoltà di disdetta, anche in assenza di motivazione, alla fine del periodo di formazione) che la legge associa al contratto.

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