Diritto

Approvazione bilanci, ipotesi maxi moratoria anche per le società non quotate

In arrivo una norma che concede fino a giugno per le assemblee e fino a settembre per comprovate motivazioni

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di Giovanni Negri

Più tempo. Sia per le società quotate sia per le non quotate. Dove il tema è lo svolgimento delle assemblee e la necessità quella di disciplinarne lo svolgimento anche nella stagione dell’emergenza sanitaria. Al Mef è così in discussione una norma da inserire in un provvedimento d’urgenza, su misura, oppure, strada assolutamente più probabile al momento, utilizzando altri veicoli, come la legge di conversione del decreto legge in materia di giustizia approvato una settimana fa e ora in discussione in Senato. Il testo è pronto, ma tuttora sottoposto all’esame e alle perplessità di Consob.

Nel dettaglio, l’articolato, ancora soggetto a modifiche soprattutto sul versante del perimetro di applicazione (solo le assemblee o anche le riunioni degli organi sociali?), sul fronte delle società quotate, in deroga al Codice civile e a quanto possa avere disposto lo statuto sociale, dà tempo fino a tutto giugno per lo svolgimento dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019; per le non quotate, invece, si aggiungono 3 mesi, e si potrà arrivare sino a tutto settembre nel caso di «comprovate motivazioni».

Coerentemente con questa possibilità allora, tenendo conto dei 30 giorni aggiuntivi per la seconda convocazione, il provvedimento in corso di elaborazione stabilisce che, fino al 31 luglio per le quotate e al 31 ottobre per le non quotate, le società potranno consentire che l’intervento in assemblea avvenga attraverso «mezzi di telecomunicazione», mentre l’espressione del voto potrà avvenire con modalità elettronica oppure per corrispondenza.

Ancora, fino al 31 luglio, le srl potranno prevedere che l’espressione del voto avvenga attraverso una consultazione scritta o attraverso consenso espresso per iscritto.

Fino poi al 31 luglio le società quotate possono prevedere che l’intervento in assemblea avvenga anche in via esclusiva attraverso il rappresentante designato, già adesso introdotto dal Tuf. Si tratta del rappresentante che la società quotata mette a disposizione per la raccolta delle deleghe e le conseguenti espressioni di voto anche su singoli punti all’ordine del giorno. Punto quest’ultimo che già aveva sollevato le rimostranze dei rappresentanti dei fondi per la difficoltà di procedere alla compilazione delle deleghe.

A chiudere il cerchio si stabilisce che l’intervento del rappresentante designato sia possibile anche per le società ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Ancora da sciogliere il nodo sulla possibilità di svolgere con modalità diverse, se già non previste dallo statuto, non solo le assemblee, ma anche le riunioni degli organi societari, come i consigli di amministrazione oppure le riunioni del collegio sindacale.

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