Arretra il penale ma le sanzioni sono più elevate
con la riforma cambiano i confini tra sanzioni penali e sanzioni amministrative. Lo scenario che si prospetta dal 4 luglio scorso vede una consistenze limitazione della prima tipologia, cui fa da contraltare un notevole ampliamento delle sanzioni amministrative. In particolare, c’è una sanzione pecuniaria di 2.000 euro per l’inosservanza dell’adeguata verifica della clientela, riducibile da un terzo a due terzi per le violazioni ritenute di minore gravità. Nel caso di violazione “qualificata”, cioè grave, ripetuta, sistematica o plurima, la forbice si sposta tra 2.500 e 50.000 euro, con pubblicazione senza ritardo e per estratto del decreto sul sito del Mef o della vigilanza di settore. Ai soggetti obbligati che si trovino nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, e ciononostante non si astengano dal compiere le operazioni o dall’eseguire le prestazioni professionali, si applica la sanzione da 2.000 euro, innalzata a 2.500 euro fino a 50.000 se le violazioni sono gravi, ripetute, sistematiche o plurime. L’inosservanza e la tardiva esecuzione degli obblighi di conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni dell’adeguata verifica vengono punite con 2.000 euro, ridotti da un terzo a due terzi per violazioni di minore gravità, e il solito aumento da 2.500 a 50.000 nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime (compreso pubblicazione del decreto). L’impianto sanzionatorio per la violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette è articolato. Salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione è di euro 3.000 per la fattispecie “base”. Se “qualificata”, l’incremento andrà da 30.000 euro ed un massimo di 300.000 e, se gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime e abbiano prodotto per l’autore un vantaggio economico, l’importo massimo raddoppia fino all’ammontare del vantaggio conseguito, qualora esso sia determinato o determinabile e comunque non inferiore a 450.000 euro, ovvero fino ad 1.000.000 di euro laddove il vantaggio economico non sia determinato o determinabile. Nel caso in cui il soggetto obbligato ometta di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta disposto dall’Uif, sarà applicabile una sanzione tra 5.000 e 50.000 euro. Entro la medesima forbice è punita l’inosservanza degli obblighi informativi nei confronti dell’Uif e degli ispettori del Mef. Nel penale le nuove norme circoscrivono i reati alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione di dati e documenti, commesse con frode o falsificazione, alle condotte di inosservanza del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione e alle condotte di utilizzo indebito di carte di credito. La pena della reclusione è da 6 mesi a 3 anni congiunta alla multa da 10.000 a 30.000 euro. Stessa pena per chi utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione.