Controlli e liti

Arretrati dei magistrati tributari, anche la giurisprudenza per la tassazione separata

di Massimo Romeo

L'assimilazione dei compensi percepiti dai giudici tributari ai redditi percepiti dal lavoratore dipendente fa sì che ad essi debba essere applicata la regola generale prevista dall’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi secondo il quale l’imposta si applica separatamente su emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti…con la conseguente applicazione della più vantaggiosa aliquota media dell’ultimo biennio (articolo 21). Ciò in ossequio alla giurisprudenza di merito e di legittimità che può ritenersi ormai pacifica nel riconoscere senz’altro i benefici della tassazione separata con riguardo agli emolumenti percepiti in ritardo dai giudici tributari, senza condizione alcuna, pena lo stravolgimento del principio di capacità contributiva.
Questo quanto affermato dalla sentenza 4276/1/2019 del 16 ottobre 2019 della Ctp Milano (presidente Roggero, relatore Chiametti).

Lo scenario
Il segnale che la questione fosse spinosa e che avrebbe potuto generare una mole cospicua di contenzioso si era avuto con la lettera di diffida da parte dell’Associazione magistrati tributari ( si veda Quotidiano del Fisco del 19 gennaio 2018 ) la quale, avuto conferma della decisione «di procedere alla tassazione corrente su arretrati riferiti al 2014 e 2015», l’aveva ritenuta «ingiustificata ed ingiustificabile» preannunciando che «in assenza di intervento in autotutela si sarebbe instaurato un notevole contenzioso».

Con la recente risoluzione n. 6/2019 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt), organo di autogoverno dei magistrati delle commissioni tributarie, è tornato sulla questione puntualizzando che la tassazione separata si applica a tutti i compensi indicati nell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, indipendentemente dalla «causa del ritardo» dell’erogazione e dal fatto che questo ritardo sia fisiologico ( si veda Sole 24 Ore del 28 novembre 2019 ).

Il caso
Poco tempo prima della citata risoluzione del Cpgt la Commissione tributaria provinciale di Milano, nella vicenda qui commentata, ha risolto nello stesso senso una controversia instaurata da un contribuente, giudice tributario, il quale rappresentava aver percepito negli anni 2012, 2013 e 2014 compensi che, a suo dire, erano stati illegittimamente assoggettati a regime di tassazione ordinaria dal sostituto d’imposta. A supporto dei motivi di ricorso rispetto al silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione sull’istanza di rimborso della maggiore imposta egli aveva richiamato la sentenza n. 142/2014 della Corte costituzionale, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 5, del Dl 98/2011 il quale prevedeva l’assimilazione dei compensi corrisposti ai membri delle Commissioni tributarie al reddito imponibile ex articolo 11 Tuir, con il conseguente ripristino della previgente regola che rinviava all’articolo 17 del Tuir.

L’agenzia delle Entrate, al contrario, forniva una lettura diversa del quadro normativo e della citata pronuncia della Consulta operando una distinzione tra compensi “arretrati”, come tali soggetti a tassazione separata, ovvero emolumenti erogati invece nei termini ordinari, soggetti a tassazione ordinaria; in sostanza, secondo la tesi erariale, il discrimen sarebbe costituito dalla “fisiologia del pagamento” che consentirebbe la distinzione fra queste due tipologie di compensi e il relativo regime fiscale applicabile.
In virtù di una serie di atti interni e determinazioni dell’amministrazione finanziaria (fra cui la circolare n. 23/1997) l’Ufficio aveva considerato fisiologici i tempi d’attesa per l’erogazione degli emolumenti percepiti dal ricorrente e, come tali, assoggettati legittimamente a tassazione ordinaria.

L’accoglimento del ricorso
I giudici provinciali decidono di accogliere il ricorso sentenziando per il diritto al rimborso del contribuente. La Ctp costruisce l’iter motivazionale partendo dal fatto noto ovvero la maturazione del diritto da parte del contribuente di percepire i compensi di competenza degli anni 2012, 2013 e 2014 che, però, gli sono stati materialmente corrisposti solo nel 2015; quindi, stante la natura del compenso quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, i giudici applicano la regula iuris prevista dall’articolo 17 del Tuir secondo cui l’imposta si applica separatamente su.... emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, compresi i compensi di cui al comma 1 dell’articolo 50.... con applicazione, quindi, della più vantaggiosa aliquota media dell’ultimo biennio (articolo 21, comma 1, del Tuir).

I giudici tributari ambrosiani, nel considerare infondata la tesi erariale e la lettura proposta dall’Ufficio delle norme di riferimento e della pronuncia della Consulta, ritengono di condividere la giurisprudenza di merito e di legittimità ormai da ritenersi pacifica sul punto ovvero «nel riconoscere senz’altro i benefici della tassazione separata con riguardo agli emolumenti percepiti in ritardo dai giudici tributari, senza condizione alcuna, pena lo stravolgimento dei principio di capacità contributiva».

Ctp Milano, sentenza 4276/1/2019

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