Imposte

Art bonus per le erogazioni anche a fondazioni private

Sì al credito d’imposta per la natura pubblicisticadell’ente interessato

Art bonus: sì all’agevolazione fiscale anche per le erogazioni destinate alle fondazioni private. Ciò in ragione della natura sostanzialmente pubblicistica dell’ente e della riconducibilità dei complessi monumentali oggetto di liberalità tra i luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 331/2023, ove si riprende il tema legato ai requisiti di accesso ad una delle misure fiscali più rilevanti in favore della cultura (articolo 1 del Dl 83/2014). Quest’ultima norma prevede, in sostanza, la possibilità di fruire di un credito d’imposta pari al 65% sulle liberalità effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici ovvero il sostegno a luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Un vincolo di destinazione, tuttavia, la cui formulazione normativa continua a porre non poche criticità applicative, specie in quell’ipotesi in cui non è assicurata un’esclusiva matrice pubblicistica in capo ai beneficiari. Rientra nella casistica anche la fattispecie esaminata dall’Agenzia, in cui istante è una Fondazione di diritto privato iscritto nel Registro persone giuridiche. La forma giuridica privata non è di per sé ostativa all’accesso all’agevolazione. Ciò che rileva è che, da un lato, le erogazioni agevolate siano dirette a sostenere beni annoverabili nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Dall’altro, che sia possibile comprovare la sostanziale veste pubblicistica della fondazione destinataria. Dando conto, ad esempio, della sua costituzione per iniziativa di un soggetto pubblico e della sottoposizione a controllo analogo a quello della Pubblica amministrazione.

La risposta dell’amministrazione è dunque positiva e si inserisce a pieno nel solco della prassi, secondo la quale il requisito dell’appartenenza pubblica è soddisfatto anche dalla fondazione privata ove abbia natura pubblicistica e gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica (si vedano risposta a interpello 270/E/2023; risoluzione 136/2017). Del resto, a ritenere diversamente, si assisterebbe ad un’evidente disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti pubblici e privati. Proprio in ragione della sua veste pubblicistica, la Fondazione non potrebbe infatti assumere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) e resterebbe dunque esclusa dalle altre agevolazioni fiscali previste sotto forma di detrazioni, deduzioni o crediti d’imposta sulle liberalità erogate a favore degli Ets a sostegno di attività d’interesse generale, ivi inclusa la cultura.

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