Imposte

Assegnazione ai soci anche non proporzionale

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di Angelo Busani

Un fattivo contributo per formulare una adeguata opzione tra assegnazioni agevolate e cessioni agevolate di beni ai soci e trasformazione di società commerciali in società semplici, vale a dire le operazioni attualmente beneficiate (e perciò incentivate) dall’articolo 1, commi 565 e 566, legge n. 232/2016: è questo lo scopo di uno studio (il n. 73-2017/T) diffuso dal Consiglio nazionale del Notariato, il quale infatti contiene una cospicua serie di utili soluzioni concrete rispetto ai numerosi problemi applicativi che occorre fronteggiare nell’allestimento di queste operazioni. Ad esempio, sul punto se sia possibile effettuare una assegnazione di beni ai soci non proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta nel capitale sociale, lo studio del Notariato premette che, per inquadrare questo problema, occorre considerare che una società che intenda distribuire utili o restituire riserve di capitale o capitale sociale può farlo sia mediante attribuzione di danaro che mediante l’assegnazione di beni.

Queste operazioni devono essere effettuate, in entrambi i casi, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci, in forza del quale le attribuzioni dei beni devono rispettare in via proporzionale le quote di partecipazione al capitale da ciascuno di essi possedute. La situazione della assegnazione di beni ai soci non proporzionale alla quota di partecipazione di titolarità di ciascuno di essi si realizza assegnando i beni di proprietà della società solo a un solo socio senza assegnare nulla all’altro o agli altri soci oppure attribuendo solo ad alcuni dei soci beni di valore notevolmente superiore rispetto a quello dei beni assegnati agli altri. Non si porrebbe pertanto alcun problema ad esempio nel caso di assegnazione dei beni a tutti i soci in comproprietà così come nella assegnazione di “tutti i beni agevolabili” solo a un socio attribuendo agli altri soci altri beni esclusi dalla normativa di favore o un ammontare in danaro; oppure ancora in caso di assegnazione a tutti i soci di beni che abbiano valori pressoché simili con un minimo scostamento di scarso ammontare.

Sul piano civilistico, lo studio afferma l’operazione è praticabile, se siano rispettati il principio di unanimità dei consensi e il principio della integrità del patrimonio e siano perpetrate violazioni al divieto di patto leonino. Sotto il profilo fiscale l’operazione può risultare imponibile sia per la società che in capo al socio assegnatario. Per la società a seconda di come essa venga impostata può rilevare come un' ipotesi di destinazione a finalità estranee all’attività d’impresa oppure come una sopravvenienza attiva. Per il socio invece occorre distinguere l’impatto dell’operazione nelle imposte indirette rispetto a quelle dirette.

In ordine alle imposte indirette, a seconda della ricostruzione degli effetti giuridici prodotti, l’assegnazione non proporzionale può rilevare, in ragione della sua causa, come un atto traslativo a titolo oneroso oppure come un atto rilevante ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Nelle imposte dirette invece l’assegnazione può far conseguire al socio assegnatario dei beni un reddito imponibile dipendente dalla probabile emersione del cosiddetto “sottozero” e per gli altri soci non assegnatari può ritenersi verificato il presupposto di imposta per la maturazione di redditi diversi (come se, cioè, avessero ceduto le proprie partecipazioni).

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