Imposte

Assegno unico, il Dl Sostegni-ter conferma gli altri sgravi sulle spese per i figli

Il nodo delle norme ancorate all’articolo 12 del Tuir, tra cui quelle su spese medie welfare aziendale

di Michela Magnani

Il decreto «sostegni-ter» – nella versione esaminata venerdì 21 gennaio dal Consiglio dei ministri e non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale – risolve alcuni problemi di mancato coordinamento tra le norme che introducono l’alternanza tra assegno unico universale e detrazioni per figli a carico fino a 21 anni di età, insieme al coordinamento con altre disposizioni fiscali già esistenti.

Addio alle detrazioni fiscali

Dal prossimo 1° marzo 2022 l’assegno unico universale costituirà l’unico beneficio economico attributo dallo Stato alle famiglie con figli minorenni (o, in certe condizioni, con figli maggiorenni fino al compimento di 21 anni di età). A seguito delle nuove norme, quindi, i genitori non potranno più usufruire delle detrazioni per figli a carico ex articolo 12 del Tuir, ma solo dell’assegno unico fino a che gli stessi figli non abbiano compiuto 21 anni di età.

Dopo le modifiche introdotte alla lettera c) dell’articolo 12, la detrazione “teorica” per figli a carico di 950 euro viene infatti riconosciuta solo «per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni».

Le norme da «coordinare» con il nuovo articolo 12 del Tuir

L’interpretazione letterale di tale disposizione ha evidenziato problemi di coordinamento con altre norme di carattere fiscale che richiamano i figli e/o le condizioni per essere considerati fiscalmente «a carico» ai sensi dell’articolo 12 del Tuir. Ci si riferisce, ad esempio, alle previsioni contenute:

• nell’articolo 15, comma 2 del Tuir che, con riferimento a particolari oneri (spese mediche, scolastiche, per l’iscrizione alle palestre, per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale…. ), riconosce ai genitori la detrazione anche se la spesa è stata sostenuta «nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste» (e quindi tipicamente abbiano un reddito inferiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni di età);

• nell’articolo 51, comma 2 del Tuir che riconosce la «non concorrenza» degli interventi di welfare anche se usufruiti dai familiari «indicati nell’articolo 12 del Tuir».

Poiché, come visto, l’articolo 12, comma 1, lettera c) del Tuir dal prossimo 1 di marzo identifica tra i figli solo quelli di età «pari o superiore a 21 anni» era necessario che fosse confermato che i genitori, anche nel 2022, potranno continuare a detrarsi anche le spese sopra indicate sostenute per figli fino a 21 anni di età e che continuerà a non costituire reddito per il genitore, il valore normale dei servizi di welfare messi a disposizione dal datore di lavoro a tutti i dipendenti anche se tali servizi saranno usufruiti da figli per i quali, dal prossimo 1° di marzo, non spetteranno le detrazioni di cui all’articolo 12 del Tuir.

Agevolazioni confermate anche per i figli a carico under 21

Il comma 6 dell’articolo 18 del nuovo decreto «Sostegni-Ter», risolve il problema alla radice inserendo, dopo il comma 4-bis dell’articolo 12, il nuovo comma 4-ter in base al quale «ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione».

Stop alle detrazioni per i figli neet tra i 18 e i 21

Infine, per evitare che si potesse sostenere che i figli di età compresa tra il 18 e 21 anni che non studiano e non lavorano sono parificabili agli «altri familiari a carico», permettendo così ai loro genitori di usufruire della relativa detrazione ex articolo 12, comma 1, lettera c) del Tuir (in questo senso con circolare 3/E del 9 gennaio 1998 le Finanze avevano infatti riconosciuto che potesse rientrare tra gli “altri familiari a carico” il coniuge separato o divorziato) lo stesso provvedimento in corso di pubblicazione prevede che sono in ogni caso esclusi da tale fattispecie «i figli ancorché per i medesimi non spetti la detrazione di cui alla lettera c)».

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