Professione

Assegno unico più ricco se lavorano entrambi i genitori, anche autonomi e partite Iva

La circolare Inps n. 23 ha chiarito quali sono i redditi che fanno scattare la maggiorazione degli importi per ciascun figlio

di Michela Finizio

Importi dell’assegno unico maggiorati se entrambe i genitori con un reddito da lavoro. La scelta di “premiare” le famiglie con un secondo percettore di reddito ha l’obiettivo di non trasformare la nuova misura di sostegno per chi ha figli in un indiretto disincentivo al lavoro femminile. È questo il motivo per cui l’articolo 4, comma 8, del Dlgs 230/2021 sull’assegno unico universale ha previsto, tra le altre maggiorazioni, un contributo incrementato quando a lavorare sono tutti e due i genitori beneficiari, indipendentemente dal tipo di lavoro che svolgono o di reddito che percepiscono.

Come funziona la maggiorazione

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Ad esempio, se nel nucleo familiare sono presenti due figli minori, all’assegno unico “di base” di 350 euro (175 euro a figlio) vanno aggiunti altri 60 euro (30 di maggiorazione per ciascun figlio).

Per livelli di Isee superiori, si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al Dlgs 230/2021, fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro. La maggiorazione, dunque, anche se lavorano entrambe i genitiori, non scatta per le famiglie più abbienti.

Quali redditi da lavoro rilevano

La circolare Inps n. 23 del 9 febbraio 2022 ha chiarito che, ai fini della maggiorazione, rilevano i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lettera c), e 55 del Tuir, che devono essere posseduti al momento della domanda.

La maggiorazione degli importi, dunque, scatta anche se entrambe i genitori sono partite Iva, lavoratori autonomi o professionisti. In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo di cui al citato articolo 53, comma 2, del Tuir si precisa che rilevano altresì:

- i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;

- le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

L’elenco dei redditi assimilati

Come ha chiarito la circolare Inps, a far scattare la maggiorazione sono anche i redditi da lavoro “assimilati” a quelli da lavoro dipendente. L’articolo 50 del Tuir, per fare chiarezza, riporta un elenco tassativo di questi redditi, tra i quali vi sono, ad esempio, le borse di studio, gli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, i compensi dei giudici tributari. Ecco le tipologie di reddito incluse:

- compensi percepiti (entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%) dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, della piccola pesca;

- compensi pagati per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, e per altri rapporti di collaborazione che hanno per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione;

- remunerazioni dei sacerdoti;

- compensi percepiti per lavori socialmente utili;

- borse di studio, assegni, premi e sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale;

- somme percepite per la partecipazione a collegi e commissioni.compensi corrisposti per l’attività libero Professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;

- somme percepite per l'attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;

- compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;

- compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;

- assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio:

- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzione previdenziale;

- indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare, per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), e quelle percepite dai giudici costituzionali;

- assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.

- collaborazioni a progetto e in collaborazione coordinata e continuativa.

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