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Assenza di liquidità, l’Iva è comunque esigibile

La direttiva Iva non consente di subordinare l’insorgenza dell’imposta e la sua esigibilità a una condizione relativa all’incasso effettivo del corrispettivo dovuto per i servizi forniti in un determinato periodo

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di Giorgio Emanuele Degani

L’articolo 64 direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che nell’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo per le prestazioni assoggettate ad Iva non possa essere effettuato a causa dell’assenza di liquidità sui conti del debitore, l’Iva è comunque dovuta in quanto non può essere ritenuta esigibile al momento dell’effettivo incasso. Così la Corte di giustizia Ue nella causa C-696/22.

Il caso

Una società, di diritto rumeno, si caratterizza per l’attività di amministratori e liquidatori giudiziari...