Assenza di liquidità, l’Iva è comunque esigibile
La direttiva Iva non consente di subordinare l’insorgenza dell’imposta e la sua esigibilità a una condizione relativa all’incasso effettivo del corrispettivo dovuto per i servizi forniti in un determinato periodo
L’articolo 64 direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che nell’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo per le prestazioni assoggettate ad Iva non possa essere effettuato a causa dell’assenza di liquidità sui conti del debitore, l’Iva è comunque dovuta in quanto non può essere ritenuta esigibile al momento dell’effettivo incasso. Così la Corte di giustizia Ue nella causa C-696/22.
Il caso
Una società, di diritto rumeno, si caratterizza per l’attività di amministratori e liquidatori giudiziari...