L’articolo 64 direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che nell’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo per le prestazioni assoggettate ad Iva non possa essere effettuato a causa dell’assenza di liquidità sui conti del debitore, l’Iva è comunque dovuta in quanto non può essere ritenuta esigibile al momento dell’effettivo incasso. Così la Corte di giustizia Ue nella causa C-696/22.

Il caso

Una società, di diritto rumeno, si caratterizza per l’attività di amministratori e liquidatori giudiziari...

Riproduzione riservata Ⓒ