Asseverazione di congruità in caso di cessione
Il blocco delle cessioni dei crediti e dello sconto in fattura, previsto dal 17 febbraio dal Dl 11/2023, non si applica agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
Il blocco delle cessioni dei crediti e dello sconto in fattura, previsto dal 17 febbraio dal Dl 11/2023, non si applica agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione Irpef o Ires del 75% dell’articolo 119-ter del Dl 34/2020. Cerchiamo, quindi, di comprendere quali sono i principali adempimenti necessari per esercitare queste opzioni.
È sempre necessario che le spese siano state sostenute, cioè pagate, con bonifico parlante per i privati (in caso di «sconto in fattura», per la parte non scontata) e terminate per le imprese (o effettuate per la parte prevista dal Sal).
La comunicazione da inviare all’agenzia delle Entrate deve avere il visto di conformità ed è necessario che il contribuente acquisisca dai tecnici abilitati anche l’asseverazione della congruità delle spese «in forma libera» (con l’assunzione di consapevolezza delle relative sanzioni penali e della decadenza del bonus per dichiarazioni non veritiere). Per i privati, non è necessario effettuare un Sal di almeno una determinata percentuale (a differenza del superbonus, per il quale serve il Sal di almeno il 30%), ma per l’attestazione di congruità è necessario che i lavori siano «almeno iniziati» (circolare 16/E/2021, paragrafo 1.2.2).
Attenzione, però, che non sono richiesti né il visto di conformità né l’asseverazione di congruità per le opere classificate in edilizia libera (come per l’eliminazione di barriere architettoniche che non comporta la realizzazione di ascensori esterni o l’alterazione della sagoma dell’edificio) ovvero per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro. Queste due deroghe sono alternative, quindi, non è necessario rispettarle entrambe (circolare 19/E/2022, paragrafo 2.2.3).
Se, invece, serve l’asseverazione di congruità, anche dopo l’entrata in vigore dell’allegato A del decreto costi massimi del Mite del 14 febbraio 2022, i parametri di riferimento continuano a essere i «prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle» locali Camere di commercio o i «prezziari pubblicati dalla casa editrice Dei». A prevederlo è l’articolo 3, comma 4, del decreto Mite 14 febbraio 2022.
Da un lato, infatti, l’articolo 119, comma 13-bis, quarto periodo, del Dl 34/2020, continua a stabilire che i prezzari del decreto «requisiti tecnici» del 6 agosto 2020 si applicano anche per la congruità dei lavori agevolati con il sismabonus (escluso il sismabonus acquisti), il bonus facciate e il bonus casa (e, anche se non espressamente richiamato, perché introdotto solo successivamente, anche la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche dell’articolo 119-ter del Dl 34/2020). Dall’altro, poi, l’articolo 8, comma 1, del decreto «requisiti tecnici» del 6 agosto 2020, rinvia proprio ai massimali di costo del decreto Mite 14 febbraio 2022, il quale all’articolo 3, comma 4, chiarisce che «per le tipologie di intervento non ricomprese nell’allegato A» si applicano, come detto in precedenza, i parametri di Regioni, Province autonome, Camere di commercio o Dei.