Imposte

Assicurazioni, la detrazione fa i conti con i premi versati

di Barbara Massara

Tra le altre spese deducibili da indicare in corrispondenza dei righi E8 ed E10 del 730, ci sono i premi di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana. Si tratta di quegli oneri da codificare nei corrispondenti righi con il numero 39 per i quali spetta una detrazione del 19%, ai sensi della lettera f) dell’articolo 15 del Tuir.

I contratti di assicurazione
Il diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti caratteristiche dei contratti stipulati con le compagnie di assicurazione:
■non deve essere prevista la facoltà di recesso da parte dell’assicurazione;
■il rischio assicurato deve riguardare la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, interpretati dal Dm 22 dicembre 2000 come quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione nonché la necessità di sorveglianza continuativa;
■ il rischio deve coprire l’intera vita dell’assicurato o l’intera durata del rapporto di lavoro, in caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro.

Lo sconto
La detrazione del 19% si calcola su un importo massimo del premio di 1.291,14 euro.
Quest’ultimo importo deve essere considerato al netto dell’eventuale premio versato per rischio morte o invalidità permanente minima del 5% (codice 36, importo massimo del premio di euro 530) e/o del premio di assicurazione per la tutela delle persone con disabilità grave (codice 38, importo massimo del premio di 750 euro).

In pratica la somma degli importi dei premi per rischio morte (codice 36), per la tutela delle persone con disabilità grave (codice 38) e per rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (codice 39), non può superare il valore complessivo di 1.291,14 euro.

Chi presta l’assistenza fiscale, come precisato nelle istruzioni ministeriali del 730, dovrà prendere in considerazione oltre agli importi autonomamente versati dal contribuente, e documentati con le relative ricevute (nonché con il contratto di assicurazione), anche quelli versati dal datore di lavoro e certificati con la «Cu» 2017 reddito 2016 nell’apposita sezione degli oneri detraibili, contraddistinti con i codici identificativi dei premi.


Lo sconto congiunto delle polizze

Premi per rischio morte (36) + rischio morte persone con disabilità (38) ≤ 750 euro

Premi per rischio morte (36) + rischio morte persone con disabilità (38) + Premio rischio di non autosufficienza ≤ 1.291,14 euro

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