Imposte

Assicurazioni e Pir, derivati di copertura nella quota libera

di Alessandro Germani

Anche per le polizze assicurative che investono in Oicr o in fondi interni che siano comunque Pir compliant è possibile includere i derivati di copertura nell’ambito della quota libera del 30 per cento. È questo l’importante chiarimento dell’agenzia delle Entrate, a seguito di un interpello di un’impresa assicurativa non ancora pubblicato.

Il Pir è quello strumento, introdotto con la legge di Bilancio 2017, che garantisce alle persone fisiche la completa detassazione dell’investimento detenuto per cinque anni, a patto che la sua destinazione risponda a criteri ben precisi. L’investimento può avvenire in forma diretta o, più di consueto, indiretta mediante la sottoscrizione di un Oicr Pir compliant. Ai sensi, tuttavia, del comma 101 della legge 232/2016 si può costituire il piano anche mediante una polizza vita o di capitalizzazione, ricorrendo quindi all’intermediario assicurativo anziché alla classica Sgr.

La disciplina è stata affrontata in maniera molto dettagliata dalla circolare 3/E/18, della quale giova evidenziare un paio di passaggi utili alla comprensione dell’interpello in questione. Il paragrafo 7.2 ha chiarito che, per stabilire la natura Pir compliant del contratto assicurativo, i vincoli di cui ai commi 102 e 103 (rispettivamente la quota obbligatoria del 70 per cento di investimenti qualificati e i limiti del 10 per cento alla concentrazione) vanno verificati in relazione agli investimenti sottostanti.

Pertanto, in caso di polizza unit-linked collegata a Oicr oppure a fondi interni o gestioni separate dell’impresa assicurativa, l’esame andrà condotto in relazione a questi ultimi (approccio «look through»). Per ciò che concerne, invece, i derivati il paragrafo 6 ha chiarito che l’utilizzo deve essere circoscritto a quelli di copertura e solo nella quota libera del 30 per cento.

L’istante ha chiesto conferma che l’investimento in derivati di copertura sia consentito, oltre che per gli Oicr Pir compliant, anche per i fondi interni assicurativi, in virtù della stessa logica sottostante. L’Agenzia ha ribadito quanto affermato con la circolare 3/E/18: ovvero che se la polizza unit-linked è collegata direttamente a quote di Oicr Pir compliant, i limiti di investimento sono rispettati se essa investe nel rispetto dei vincoli di cui al citato comma 102. Lo stesso dicasi se la polizza è collegata esclusivamente a uno o più fondi interni dell’impresa assicurativa. L’Agenzia richiama poi il paragrafo 6 della circolare 3/E, per confermare l’utilizzo dei derivati di copertura nell’ambito della quota libera del 30 per cento anche per le polizze unit-linked collegate esclusivamente a fondi interni Pir compliant.

La risposta riguarda l’assetto storico della disciplina dei Pir. Ricordiamo, però, che la legge di Bilancio 2019 ha introdotto (commi 211 e seguenti) alcune novità da quest’anno, in relazione alla composizione della quota libera del 70%, volte a potenziare l’afflusso di risorse verso le Pmi. In attesa, tuttavia, del decreto Mise di attuazione, per i nuovi Pir si assiste sul mercato ad una situazione di stallo che è auspicabile sbloccare quanto prima.

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