Assist dagli Oic per l’esonero Irap
Lo stralcio dei debiti si imputa contabilmente e fiscalmente alla data di omologa del concordato o dell’accordo di ristrutturazione. La nuova appendice all’Oic 19 indica il momento a partire del quale devono essere rilevati in bilancio gli effetti delle procedure di risanamento. Dalla medesima data, in forza del principio di derivazione, scatta anche l’applicazione dell’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir. I nuovi Oic confermano inoltre la natura finanziaria della sopravvenienza e la conseguente esclusione da Irap.
L’imputazione a periodo delle sopravvenienze attive, comprese quelle derivanti dallo stralcio di debiti in procedure di risanamento, avviene secondo le regole della competenza. Con la riforma operata nel 2016, anche per le imprese che applicano gli Oic (diverse dalle micro imprese) il criterio di competenza fiscale si è integralmente uniformato alle regole contabili (Dm 3 agosto 2017).
Per individuare l’esercizio in cui si verifica l’imponibilità delle sopravvenienze da crisi di impresa, ci si deve dunque rifare a quanto stabilito dei principi contabili. Con la nuova appendice che sarà introdotta nel doc. 19, a seguito della revisione in corso di approvazione, l’Oic conferma che l’iscrizione in bilancio degli effetti dello stralcio di debiti avviene, in caso di concordato preventivo, al momento della omologa da parte del Tribunale. In caso di accordo di ristrutturazione ex articolo 182-bis della legge fallimentare, rileva la data in cui l’accordo stesso viene pubblicato nel registro delle imprese, ovvero, se è prevista l’omologa, la data di quest’ultima, mentre in presenza di piano di risanamento attestato formalizzato in un accordo con i creditori, si deve considerare la data di adesione dei creditori. Se l’efficacia della ristrutturazione interviene tra il 31 dicembre e la data di redazione del bilancio, occorre dare una adeguata informativa, senza invece interessare i numeri dello stato patrimoniale e del conto economico precedente.
I nuovi Oic 2016 hanno anche risolto definitivamente le problematiche Irap delle sopravvenienze attive da stralcio di debiti nelle procedure. A seguito della eliminazione dell’area straordinaria, tali componenti reddituali devono ora essere collocati (Oic 12, paragrafo92) nei proventi finanziari (C16d) il che esclude ogni rilevanza ai fini del tributo regionale a prescindere dalla eventuale imponibilità Ires. A medesime conclusioni doveva peraltro giungersi anche prima della riforma.
Resta invece da chiarire il trattamento delle rinunce ai crediti dei soci (tassabili per la parte che eccede il valore fiscale del credito) effettuate nei confronti di debitori in procedura di risanamento. L’ultimo periodo del comma 4-ter dell’articolo 88 stabilisce infatti che le regole ivi previste si applicano anche per le operazioni del comma 4-bis (rinunce). Secondo una prima tesi (Assonime, circolare 17/2017), solo la parte di rinuncia tassabile entra nel calcolo della sopravvenienza da stralcio (da confrontare con perdite, interessi e Ace); altri sostengono invece, con tesi che appare più aderente al dettato normativo, che il comma 4-ter prevale sul comma 4-bis, sicché tutto l’importo rinunciato (anche se nei limiti del valore fiscale del credito) dovrebbe concorrere a formare la sopravvenienza.