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Associazioni dilettantistiche, la vendita di alimenti e bevande è imponibile fuori dalle manifestazioni sportive

Il Mef in risposta a un question time alla Camera: niente agevolazione fuori dall’attività istituzionale

Imponibile la somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), se svolta al di fuori delle discipline Coni ed estranea all’attività sportiva istituzionale. Questa la risposta del Mef all’interrogazione in Commissione VI Finanze della Camera dei deputati (5-04376) e avente ad oggetto l’ambito applicativo del regime fiscale previsto dalla legge 398/91. Il caso esaminato riguarda le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate dalle Asd in via occasionale e saltuaria in occasione di feste, eventi socioculturali e sagre (i.e. al di fuori delle manifestazioni sportive) e la loro riconducibilità o meno nelle attività connesse agli scopi istituzionali, con conseguente applicazione delle agevolazioni fiscali.

Secondo l’interpretazione dell’agenzia delle Entrate, la connessione delle attività svolte dalle Asd con i propri scopi istituzionali costituisce il presupposto per l’applicazione del regime di cui alla legge 398/91, che consente la determinazione forfetaria del reddito e dell’Iva e che si applica a tutti quei proventi commerciali strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica (circolare 18/E/2018, paragrafo 6.2). Rientrano in quest’ipotesi, ad esempio, i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande svolta nel contesto dell’attività sportiva dilettantistica o dalla vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari.

Restano esclusi, invece, i proventi derivanti da attività che non costituiscano il naturale completamento delle finalità specifiche delle Asd e che non possano, quindi, qualificarsi come strettamente connesse a quelle istituzionali. In questi casi, come confermato anche dall’interrogazione in esame, tutti i proventi ricavati dall’ente saranno tassati secondo le regole ordinarie del Tuir, senza alcuna agevolazione.

Il tema affrontato alla Camera è di grande attualità, specie in vista dell’imminente operatività della riforma del Terzo settore. Le disposizioni introdotte dal Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts) prevedono, da un lato, la disapplicazione del regime della 398/91 per gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e, dall’altro, un diverso trattamento fiscale per le attività diverse da quelle istituzionali. In questa ipotesi, infatti, i regimi fiscali previsti dal Cts potranno trovare applicazione per le attività di interesse generale (di cui all’articolo 5 Cts) e per le attività diverse esercitate dalle Asd in chiave di autofinanziamento (svolte nei limiti di cui all’articolo 6 Cts), a prescindere dall’esistenza o meno del riconoscimento Coni o della diretta connessione con le attività stesse. A livello fiscale, l’accesso al Terzo settore potrebbe rivelarsi particolarmente conveniente per le numerose associazioni che affiancano alle pratiche sportive anche attività non ancora ufficialmente riconosciute dal Coni o, ad esempio, di inclusione sociale.

L’ingresso nel Runts potrebbe, inoltre, essere valutato con favore anche per la generalità degli enti non profit che non abbiano anche la qualifica di Asd che non potranno più beneficiare della legge 398/91, anche rimanendo fuori dal perimetro del Terzo settore. A riforma completa, infatti, verrà eliminata la possibilità di optare per il regime per le «associazioni senza scopo di lucro» (diverse dalle Asd). Resta fermo che i regimi forfettari attualmente utilizzati dagli enti non profit potranno continuare ad essere applicati fino alla definitiva approvazione delle nuove misure fiscali da parte della commissione europea. In particolare i regimi previsti dal codice del terzo settore si renderanno applicabili a far tempo dal 1° gennaio del periodo successivo al placet della Ue.