Associazioni e società sportive dilettantistiche senza fattura elettronica
Associazioni e società sportive dilettantistiche esonerate dalla emissione della fattura elettronica, ma solo se aderiscono al regime fiscale di cui alla legge 398/1991.
Questa la regola generale introdotta dal Dl 119/2018 che, attraverso l'articolo 10, ha scisso in due, da un punto di vista della fattura elettronica, associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito e dell'Iva detraibile con le regole della legge 398/1991.
Da una parte, vi sono i soggetti che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi non superiori a 65.000 euro, dall'altra quelli che hanno superato tale parametro.
Se è vero che, in entrambi i casi, le associazioni e le società in commento non devono emettere la fattura elettronica, mentre in caso di non superamento del limite di proventi indicati va emessa fattura analogica, in caso di suo superamento è demandato al cessionario o committente l'obbligo di emissione del documento elettronico.
Più precisamente la norma dispone che la fattura «sia emessa per loro conto», ossia per conto delle associazioni o società sportive dilettantistiche, da parte, appunto, del cessionario o committente.
Si ritiene non si tratti, dunque, di un'operazione in "inversione contabile", che fa assumere al cliente il ruolo di debitore d'imposta, ma piuttosto del "cambio" del soggetto che deve porre in essere l'adempimento dell'emissione della fattura.
Tale interpretazione letterale della norma è necessario, naturalmente, che venga confermata o meno dall'Amministrazione finanziaria, anche perché, a seguito dell'abrogazione, da parte della legge di bilancio per il 2019, del comma 2, del già citato articolo 10 Dl 119, anche i contratti di sponsorizzazione e pubblicità, posti in essere dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche, rientrano nella "regola" appena vista sull'emissione della fattura elettronica da parte del cessionario o committente al superamento della soglia dei 65.000 euro.
Trattandosi, con la necessità di chiarimenti di cui si è detto, di emissione di fattura in nome e per conto del fornitore, l'associazione e la società sportiva dilettantistica non perdono la detrazione del 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto a debito, scaturente dalla fattura emessa per loro conto dal cliente.
Vigendo, infatti, con legge 398/1991, il regime della determinazione dell'Iva da liquidare tramite l'applicazione di una detrazione forfetaria del 50 per cento dell'Iva a debito, nel caso in cui la fattura fosse emessa dal cliente non per conto del fornitore, quest'ultimo perderebbe anche il 50 per cento dell'imposta.
I chiarimenti da fornire, però, non finiscono qui. Un altro importante dubbio nasce nel caso in cui il cessionario o committente di una associazione o società sportiva dilettantistica che adotta le norme di cui alla legge 398/1991 e abbia superato il limite dei proventi, di cui si è detto, di euro 65.000 nel periodo d'imposta precedente, adotti anche egli il medesimo regime agevolato e abbia superato il predetto limite. È necessario chiarire se, in questo caso, vada emessa o meno fattura da parte del fornitore, visto che entrambi i soggetti sono esonerati dalla sua emissione.
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