Associazioni di enti del Terzo settore, niente cooptazione con il venir meno degli amministratori
La nota 18244/2021 del ministero del Lavoro esclude la procedura in caso di decadenza, dimissioni o revoca
No alla cooptazione in caso di decadenza, dimissioni o revoca degli amministratori per associazioni di enti del Terzo settore (Ets). È quanto emerge dalla nota 18244/2021 del 30 novembre, con la quale il ministero del Lavoro e delle politiche sociali è intervenuto a chiarire alcuni aspetti relativi alla governance degli Ets (si veda l’articolo).
In particolare, la questione sottoposta all’attenzione del dicastero riguarda l’applicabilità o meno anche gli Ets della disciplina prevista per le società di capitali ove, al venir meno di uno o più amministratori, i restanti membri possono provvedere alla loro sostituzione con delibera del collegio sindacale (articolo 2386 del Codice civile). Una nomina, dunque, rimessa alla decisione dei soci che, alla prima assemblea utile, sono chiamati a confermarli o revocarli e che risponde all’esigenza di garantire continuità nell’operato dell’organo di amministrazione.
Per gli Ets in forma associativa, a dire del ministero, la possibilità di ricorrere allo strumento cooptativo va tuttavia valutata tenendo conto sia delle specifiche legate alla forma giuridica che alle previsioni contenute del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts). Quest’ultimo, infatti, attribuisce all’assemblea la nomina della maggioranza degli amministratori e richiede, nella sostanza, il rispetto del preminente principio di democraticità ed elettività delle cariche sociali.
Peraltro, la cooptazione presenterebbe profili di criticità a livello applicativo per le associazioni Ets anche in ragione della possibilità, prevista dal Cts, che una quota minoritaria di amministratori sia nominata da altri Ets o enti senza scopo di lucro nonché dai lavoratori o dagli utenti dell’ente stesso (articolo 26, comma 5 Cts). Nel caso in cui a dover essere sostituiti siano proprio gli amministratori nominati da queste specifiche categorie di soggetti, è chiaro che non potrà procedersi con la cooptazione in quanto spetterà solo al soggetto statutariamente investito del potere di nomina il compito di individuare il sostituto.
Da chiarire poi che non configura cooptazione ma risulta compliant con le norme del Cts la previsione che gli amministratori decaduti siano sostituiti con i primi dei candidati «non eletti». Ipotesi che segue, a ben vedere, l’ordine di preferenze ottenuta da ogni singolo candidato in linea con il principio di democraticità.Inoltre, la circostanza che la cooptazione presupponga l’approvazione da parte del collegio sindacale mal si concilierebbe con la disciplina del Codice, ove la nomina dell’organo di controllo per gli Ets in forma associativa non è sempre obbligatoria ma ricorre nel caso in cui vengano superati i limiti dimensionali di cui all’articolo 30 del Cts.
Discorso a parte va invece effettuato per le Fondazioni Ets. Come confermato dal Ministero, la cooptazione potrebbe infatti essere valutata da queste tipologie di enti, necessitando di una espressa previsione nello statuto. Ciò anche in ragione del fatto che per le fondazioni, a differenza delle associazioni, il Codice prevede la nomina obbligatoria dell’organo di controllo (articolo 30, comma 1, del Cts). Resta tuttavia fermo che, in mancanza di un’espressa clausola statutaria, la sostituzione degli amministratori decaduti spetterà al competente ufficio del Registro unico del Terzo settore, in linea con le previsioni di cui all’articolo 25, comma 1 del Codice civile.