Contabilità

Associazioni senza scopo di lucro con le attuali agevolazioni (almeno) fino al 2019

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di Antonio Zappi

Per la generalità delle associazioni senza fini di lucro e per le pro-loco, non appena sarà attuata la riforma del Terzo settore (Dlgs 117/2017), si chiuderà definitivamente ogni possibilità di accedere al regime fiscale previsto dalla legge 398/1991, il quale rimarrà fruibile solo dalle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) iscritte nel Registro Coni.
Infatti, con l’articolo 102, comma 2, lettera e) del Codice del Terzo Settore si prevede l’abolizione dell’articolo 9-bis del Dl 417/1991, convertito dalla legge 66/1992, che aveva esteso alla generalità delle associazioni senza fini di lucro e pro-loco il regime della legge 398/1991, originariamente rivolto solo alle Asd. Altresì, con la successiva lettera f), si dispone anche l’abolizione dell’articolo 2, comma 31, della legge 350/2003, la quale aveva consentito l’estensione delle possibilità agevolative fiscali dello sport anche alle associazioni bandistiche, cori amatoriali e filodrammatiche.

In ogni caso, poiché il regime agevolato sarà abrogato (articolo 104, comma 2), a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (articolo 101, comma 10) e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), il regime 398/1991 resterà prevedibilmente in vigore per gli enti indicati non solo per il 2018, ma anche (almeno) per il 2019.

Iscrivendosi, peraltro, al futuro Runts, tali enti potranno applicare le norme agevolative previste per gli Ets, al fine di attenuare la penalizzazione fiscale che con la riforma subirà quel settore del non-profit che fino ad oggi ha fruito dell’estensione delle agevolazioni previste per il dilettantismo sportivo dalla legge 398/1991 (forfetizzazione del reddito da attività commerciali pari al 3% dei proventi, detrazione forfetaria dell’Iva a credito pari al 50% dell’Iva a debito, dell’esonero dalla dichiarazione Iva e dall’emissione di scontrini/ricevute fiscali, eccetera).

In prospettiva, quindi, appare comunque opportuno che gli enti orfani del regime 398/1991 si iscrivano al Runts, almeno per fruire di un nuovo regime forfetario del reddito d’impresa che prevede l’applicazione di un coefficiente di redditività sull’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse svolte con modalità commerciali (7% sui ricavi fino a 130mila euro per le prestazioni di servizi e 5% per le altre attività, sempre fino a 130mila, con aliquote crescenti fino ad un massimo, rispettivamente, del 17% e del 14%).

Questa scelta, peraltro, risulterà assai utile in quanto per questi enti non sarà più applicabile non solo la legge 398/1991, ma neanche la previsione legislativa della «decommercializzazione speciale» disciplinata dall’articolo 148, comma 3, del Tuir (per come riformato dall’articolo 89, co. 4), che, a regime si applicherà solo ad alcuni enti “esclusi” dagli Ets (articolo 4, comma 2), ovvero partiti politici, sindacati, associazioni di categoria, nonché alle Asd ed agli enti religiosi che non si iscriveranno al Runts e, quindi, a quel punto solo il regime forfetario degli Ets potrà attenuare l’inevitabile aggravio tributario.

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