Controlli e liti

Atti fiscali via Pec, conto alla rovescia

immagine non disponibile

di Laura Ambrosi

Conto alla rovescia per le nuove regole sulla notifica degli accertamenti fiscali. Dal 1° luglio 2 017, infatti, gli accertamenti dell’agenzia delle Entrate dovranno essere notificati via Pec. Ma i controlli che sfoceranno, poi, in atti notificati via Pec, in molti casi, potrebbero essere già in corso. La novità caratterizzerà le missive dell’amministrazione finanziaria, con la conseguenza che dalla ricezione nella casella di posta decorreranno i termini sia di adesione sia di impugnazione. Inoltre questa novità comporterà il fatto che sia gli studi professionali che l’amministrazione dovranno tener conto delle nuove disposizioni anche dal punto di vista organizzativo.

Ma veniamo al quadro normativo e alle sue conseguenze. Il Dl 193/2016 ha integrato le modalità di notifica degli atti tributari, prevedendo oltre agli attuali sistemi (tramite messi comunali o autorizzati dall'ufficio ovvero raccomandata con avviso di ricevimento), anche l'utilizzo della posta elettronica certificata.

In particolare, tale nuovo canale potrà essere utilizzato per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o società e ai professionisti iscritti in albi o elenchi. L'invio dovrà essere presso la casella risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), la cui consultazione è disponibile agli uffici e dovrà seguire le modalità previste dal regolamento di cui al Dpr 68/2005.

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza del potere di accertamento e riscossione, la notificazione si intende perfezionata per l'ufficio nel momento in cui il gestore della sua casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio. Per il contribuente, invece, la notifica è perfezionata alla data di consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della Pec trasmette all'ufficio.

Di fatto, i termini di impugnazione iniziano a decorrere non dalla materiale “apertura” della mail ricevuta, bensì dall'accettazione da parte del sistema. È evidente che ogni contribuente dovrà così diligentemente monitorare la propria casella Pec, al fine di non rischiare la definitività di provvedimenti notificatigli.

Se la Pec del destinatario risulta satura, l'Agenzia è tenuta ad un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche tale secondo invio la casella risulta satura o l'indirizzo inattivo o invalido, la notificazione va eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e va pubblicato, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, il relativo avviso nello stesso sito per la durata di 15 giorni. L'ufficio, inoltre, deve avvisare il contribuente dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. In questa ipotesi, per il contribuente, la notificazione si perfeziona nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.

Per quanto riguarda i soggetti non obbligati ad un indirizzo Pec, e quindi persone fisiche residenti e non giuridiche come fondazioni, Onlus ecc, la notificazione può essere eseguita comunque tramite Pec solo se sia stata avanzata specifica richiesta. L'istanza va presentata a cura del contribuente interessato solo telematicamente utilizzando il modello approvato dall'Agenzia (provvedimento 44027/2017); nella stessa, oltre ai dati anagrafici, va indicato l'indirizzo Pec cui l'ufficio potrà fare riferimento per le notifiche. A tal fine è possibile anche l'indicazione della mail di un terzo scelto però tra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie, ovvero il coniuge, un parente o affine entro il quarto grado. Anche per questa ipotesi, la norma prevede che ove in seguito al primo invio, la casella fosse risultata satura, l'ufficio dovrà tentare un secondo invio decorsi almeno sette giorni dal primo. Tuttavia, se anche tale secondo tentativo fosse infruttuoso, l'amministrazione dovrà procedere con le ordinarie modalità di notifica quali il messo, la posta, ecc…

È evidente che dinanzi a tale circostanza, gli Uffici potrebbero trovarsi in “ritardo” rispetto alla decadenza del potere di accertamento, con la conseguenza che verosimilmente tenteranno il primo invio con adeguato anticipo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©