Atti impositivi, così il contribuente «sceglie» la notifica del Fisco via Pec
Emanate le regole per rendere pienamente operative le modalità di notifica nei confronti dei contribuenti, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, degli atti tributari e dell’agente della riscossione tramite Pec.
Le novità, che vanno a integrare e modificare il precedente modello, sono state diffuse con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate di ieri prot. n. 120768 .
A partire dal 1° luglio 2017, l’Amministrazione finanziaria ha la facoltà, in luogo delle ordinarie modalità, di notificare gli atti impositivi o altri atti che vanno notificati per legge, utilizzando la Pec.
Il nuovo modello, che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, deve essere utilizzato solamente dai contribuenti persone fisiche residenti e non residenti e dai soggetti diversi da questi, come ad esempio associazioni, enti non commerciali, non obbligati per legge ad avere un indirizzo Pec inserito nell’INI-PEC.
Tramite la presentazione dell’istanza, il soggetto che presenta il modello manifesta la volontà di ricevere la notifica degli atti a mezzo Pec, all’indirizzo di cui è intestatario oppure presso l’indirizzo di uno dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica presso le Commissioni tributarie, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado.
Tra le novità vi è che, l’indicazione dell’indirizzo di posta comunicato dal contribuente varrà anche per le notifiche, sempre a decorrere dal 1° luglio 2017, degli atti dell’agente della riscossione a patto che il precedente indirizzo non sia stato espressamente revocato, o sostituito con la comunicazione oggetto del provvedimento. Sia la revoca inviata direttamente all’agente sia la comunicazione, o la variazione, hanno effetto dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’Ufficio, verificata, con l’invio di un messaggio contenente un codice di validazione della Pec i dati del richiedente, conferma la registrazione dell’indirizzo Pec.
Le Entrate indicano anche le modalità da seguire nel caso in cui la casella del contribuente, che ha scelto di ricevere le notifica per via telematica al primo tentativo, risulta piena. In tal caso viene previsto un secondo tentativo di consegna, trascorsi almeno sette giorni dal primo inoltro. Se anche il secondo tentativo non dovesse andare a buon fine, anche nel caso di indirizzo non valido o non attivo, la notifica dovrà avvenire secondo le ordinarie modalità.
Se il contribuente è già in possesso di un indirizzo inserito nell’INI-PEC potrà ricevere la notifica sul nuovo indirizzo solo a seguito della rimozione del vecchio indirizzo dagli archivi.
L’indirizzo potrà ritenersi completamente acquisito e regolare quando il gestore di posta elettronica certificata del soggetto richiedente rilascia il codice di validazione e il richiedente inserisce correttamente il codice di verifica.
La responsabilità delle informazioni fornite rimane in capo al richiedente il quale ha l’onere di comunicare qualsiasi variazione che dovesse intervenire rispetto all’originario indirizzo di posta elettronica certificata.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 120768/2017