Controlli e liti

Atti di recupero crediti, adesione ancora bloccata

L’istituto dell’accertamento con adesione resta limitato: presentare istanza è inutile. Il problema dell’operatività ristretta si riflette anche sul contraddittorio preventivo

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Con la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi da 31 a 36, legge 234/21) è stata confermata la piena rilevanza accertativa degli atti di recupero dei crediti d’imposta (stabilita, in più occasioni, dalla Corte di Cassazione). Il problema è però quello dell’applicabilità, all’atto di recupero, di alcuni istituti deflattivi del contenzioso tributario.

Secondo la Cassazione, la rilevanza impositiva degli atti di recupero giustificherebbe la possibilità di usare l’accertamento con adesione, perché ciò non sarebbe ostacolato da alcuna disposizione del Dlgs 218/1997 (ordinanze 7436/2021 e 16761/2017).Tuttavia, va rilevato che l’articolo 1 del Dlgs 218/97 fissa l’esatto perimetro dell’istituto. E prevede l’applicazione dell’accertamento con adesione – tralasciando i tributi indiretti diversi dall’Iva – all’«accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto» (tra i quali vanno compresi gli accertamenti su eventuali imposte sostitutive di tali tributi, Irap ed eventuali addizionali).

È vero dunque che nella normativa non c’è alcun elemento ostativo all’applicabilità dell’accertamento con adesione all’atto di recupero, ma non si può ignorare che la medesima normativa fissa esattamente il “campo d’azione” dell’istituto, che attualmente non contempla nel novero delle materie definibili il recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati (anche se va considerato che la disposizione del Dlgs 218/97 è antecedente all’introduzione degli atti di recupero). Questo nonostante l’affermata rilevanza accertativa dell’atto in questione.

I riflessi sul contraddittorio

Il problema della limitata operatività dell’accertamento con adesione si riverbera anche sull’istituto del contraddittorio preventivo che – impropriamente, come più volte sottolineato sul Sole 24 Ore – è stato inserito tra le disposizioni del Dlgs 218/97 (articolo 5-ter) anziché dello Statuto del contribuente. La norma prevede l’obbligo per le Entrate di invitare il contribuente al contraddittorio prima dell’emissione dell’atto di accertamento. Ne sono esclusi gli atti di accertamento parziali, oltre i casi in cui è stata rilasciata copia del processo verbale di constatazione. In prima battuta, non sembrano esserci dubbi sul fatto che l’atto di recupero, posta la sua natura accertativa, debba risultare preceduto dall’invito al contraddittorio. Tuttavia, la collocazione del contraddittorio preventivo nell’ambito delle disposizioni dell’accertamento con adesione ne limita inevitabilmente il campo d’azione agli accertamenti d’imposta ivi disciplinati: tra i quali non sembra possibile annoverare quelli riguardanti gli atti di recupero dei crediti d’imposta.

I limiti e i chiarimenti attesi

In pratica, occorre oggi riconoscere che certamente l’atto di recupero ha piena natura accertativa; ma i “limiti” intrinsechi dell’accertamento con adesione (riferito soltanto agli imponibili relativi alle “imposte” indicate all’articolo 1 del Dlgs 218/97) condizionano negativamente la possibilità di applicare quest’istituto all’atto di recupero, e ciò vale anche per l’acquiescenza ex articolo 15 del Dlgs 218/97. Peraltro, risulta del tutto irragionevole che per l’atto di recupero trovi applicazione, ad esempio, la conciliazione giudiziale e non l’accertamento con adesione.

In definitiva, in attesa di un auspicato intervento normativo, il principio di interpretazione n. 4/2022 del «Modulo 24 Accertamento e riscossione» rileva che non è opportuno, allo stato dell’arte, presentare istanza di accertamento con adesione (contando di fruire della sospensione dei termini di impugnabilità per 90 giorni), una volta notificato l’atto di recupero, in quanto improduttiva di effetti. Quanto al contraddittorio preventivo, pur ribadendo che l’istituto non pare applicabile all’atto di recupero in esame, di fronte al citato orientamento della Cassazione – che per l’appunto equipara l’atto di recupero all’accertamento – se ne potrebbe comunque eccepire la mancanza, in caso di proposizione di ricorso.

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