Attivi e passivi di reddito impugnati non devono essere contabilizzati
La competenza slitta all’esercizio in cui si verificano certezza e determinabilità. Nei debiti litigiosi costo deducibile nell’anno di definizione della lite, non nell’anno di insorgenza
Gli elementi attivi e passivi di reddito relativi a provvedimenti emessi a seguito di un giudizio non devono essere contabilizzati se oggetto di impugnazioni ammissibili e non manifestamente infondate. La corretta contabilizzazione deve infatti avvenire solo quando tali elementi siano ragionevolmente certi nell’an e nel quantum. Ad affermare questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza n. 24485 depositata il 4 settembre.
Una società pubblica, in un giudizio per risarcimento del danno, ...
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