Controlli e liti

Attività finanziarie estere omesse e adempimento spontaneo

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di Michele Brusaterra

Nuovi controlli sugli obblighi di monitoraggio fiscale relativi al 2016 e comunicazione ai contribuenti nell'ambito dell'adempimento spontaneo.

Questo il contenuto del provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entratedel 21 dicembre scorso, attraverso il quale vengono individuati nuovi controlli sull'esattezza dei dati comunicati, nonché su quelli omessi, da parte del contribuente, con riferimento all'obbligo di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie detenute all'estero.

L'istituto dell'adempimento spontaneo, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, n. 190/2014, consiste in una comunicazione preventiva emanata dall'Amministrazione Finanziaria, attraverso la quale vengono segnalati al contribuente possibili errori od omissioni dichiarative. Tale comunicazione ha lo scopo non solo di dare la possibilità al contribuente di poter chiarire all'Amministrazione finanziaria la propria posizione o il comportamento adottato, ma anche di permettere, in caso contrario, al medesimo contribuente, di regolarizzare la propria posizione, pagando una sanzione ridotta applicando l'istituto del ravvedimento operoso. Si tratta, dunque, di una nuova e più avanzata forma di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione fiscale, nel segno della così detta compliance.

L'adempimento spontaneo, da non confondere con quello collaborativo, è quindi finalizzato a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento delle obbligazioni tributarie e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, facendo in modo che il contribuente possa utilizzare l'abbattimento delle sanzioni applicando l'art. 13 del Dlgs 471/1997.

L'agenzia delle Entrate, dunque, mette a disposizione del contribuente o del suo intermediario, attraverso i canali telematici, gli elementi e le informazioni che risulta avere in suo possesso e che possono riguardare gli acquisti, i ricavi o i compensi (professionali), i redditi, il volume d'affari, il valore della produzione e, ancora, le agevolazioni, le deduzioni o le detrazioni e i crediti d'imposta.

Il contribuente, anche a mezzo del suo intermediario, può segnalare all'agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti o circostanze dalla stessa non conosciuti, che giustificano il comportamento e i dati dallo stesso dichiarati, di modo da chiarire preventivamente il comportamento tenuto ovvero, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria avesse segnalato in modo corretto anomalie o imprecisioni, sistemare la propria posizione spontaneamente.

Con il citato provvedimento del 21 dicembre 2017, sono stati previsti nuovi controlli finalizzati a stimolare, come stabilisce il provvedimento stesso, «il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale», come previsti dal Dl 167/1990, e con la finalità di «favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività ester e».

A tale proposito viene inviata, da parte dell'agenzia delle Entrate, una comunicazione nei confronti di quei contribuenti nei confronti dei quali sono emerse possibili anomalie dichiarative con riferimento all'anno d'imposta 2016, recuperando i dati dalle analisi che la stessa Agenzia ha posto in essere con riferimento ai dati ricevuti dalle Amministrazioni fiscali estere « nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS)».

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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