Controlli e liti

Atto sostitutivo valido anche dopo il giudicato sulla rettifica originaria

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di Antonio Iorio

Il giudicato su un atto impositivo riferito a vizi formali non impedisce all'ente impositore l'emissione di un nuovo provvedimento sostitutivo del precedente nel quale sono emendati gli errori inizialmente rilevati. A confermare questo principio è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 18420 depositata ieri.

Un contribuente impugnava un avviso di liquidazione Ici eccependo un vizio di motivazione. La Ctp, accogliendo tale doglianza di ricorso, annullava l'atto. Il Comune non impugnava la decisione in grado di appello, ma notificava un nuovo avviso di liquidazione integrando la motivazione ritenuta carente nel primo provvedimento.

Il contribuente ricorreva in Ctp evidenziando che sulla medesima questione si era formato giudicato poiché la precedente decisione era divenuta definitiva per mancanza di impugnazione. Entrambi i giudizi di merito confermavano l'annullamento dell'atto. Il Comune ricorreva così in Cassazione lamentando un errata interpretazione della norma sul giudicato.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che in tema di accertamento tributario la norma consente agli Enti impositori di emettere un nuovo atto entro il termine di decadenza e ciò non soltanto nel momento in cui il precedente atto sia stato annullato per vizi formali, ma anche di propria iniziativa nell'esercizio dell'autotutela sostitutiva.

Nella specie, il collegio di appello aveva erroneamente considerato che il giudicato su vizi formali impedisse all'ente l'emissione di un nuovo provvedimento, di fatto emendato nel vizio di motivazione.

Il principio del giudicato disciplinato dall'articolo 2909 del Codice civile non impedisce, invece, che l'ente impositore possa esercitare ex novo il suo potere emettendo un atto corretto nel difetto eccepito inizialmente.

La decisione conferma l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di nuovi atti sostitutivi di precedenti. Si tratta, tuttavia, di un principio particolarmente favorevole per gli Uffici, i quali potrebbero verificare la legittimità e la fondatezza del loro provvedimento dopo aver valutato il ricorso proposto dal contribuente. Ove riscontrassero errori di sorta, pur nel rispetto dei termini di decadenza, potrebbero emettere nuovi e ripetuti atti integralmente corretti ed emendati, in “risposta” a tutte le eccezioni sollevate.

Cassazione, ordinanza 18420/2018

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