Finanza

Atto unico premiato solo se ogni quota è qualificata

Sono diversi i casi in cui il regime non si applica ai trasferimenti

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di Paolo Meneghetti

Con l’interpello 229 del 28 luglio 2020 è stato affrontato il tema delicato del cosiddetto conferimento di partecipazioni «uno actu», cioè l’operazione nella quale contestualmente vengono eseguiti più conferimenti di partecipazioni, che assunti nella loro totalità integrano le condizioni richieste dall’articolo 177 del Tuir , mentre al contrario giudicati singolarmente non potrebbero soddisfare i requisiti legali. Il medesimo tema si pone sia con le operazioni del comma 2 (dove il requisito richiesto è che la conferitaria acquisisca il controllo della società conferita) , sia con quelle del comma 2-bis (dove il realizzo controllato è condizionato dal fatto che siano conferite partecipazioni oggettivamente qualificate).

Le conclusioni sono opposte a seconda dei casi, nel senso che quando si applica il comma 2-bis è necessario che ciascun singolo conferimento presenti le caratteristiche richieste dalla norma, mentre quando si applica il comma 2 il requisito va valutato con la totalità degli atti eseguiti. La posizione delle Entrate in questo caso è condivisibile poiché mentre nel comma 2 il requisito non è oggettivo (l’obiettivo è acquisire il controllo da parte della conferitaria), nel comma 2-bis il dato è oggettivo: serve conferire una partecipazione che oggettivamente sia qualificata e se la qualificazione è raggiunta solo unendo due conferimenti eseguiti nell’unico atto, il requisito deve ritenersi non soddisfatto. Da ciò discende l’inapplicabilità del criterio del realizzo controllato.

Ancora, con l’interpello 381 del 18 settembre 2020, l’Agenzia analizza il tema del conferimento dei meri diritti sulla partecipazione ( cioè diritto di usufrutto), alla luce della applicabilità del criterio del realizzo controllato. La tesi è condivisibilmente negativa. Solo se il conferimento avesse come oggetto entrambe la parti (sia nuda proprietà sia usufrutto) si potrebbe applicare la norma in oggetto; al contrario, conferendo solo il diritto di usufrutto non viene trasferita una partecipazione, ma solo diritti parziali su di essa. Se invece venisse conferita solo la nuda proprietà e si volesse raggiungere l’obiettivo del controllo vi sarebbe un problema insuperabile laddove la mera nuda proprietà non è accompagnata, di regola, dall’esercizio del diritto di voto, il che preclude il controllo societario. Solo conferendo entrambi i diritti , quindi riunendo nuda proprietà e usufrutto in capo alla conferitaria, saremmo nella disciplina dell’articolo 177, comma 2 del Tuir, ed in questo senso si è pronunciato anche il precedente interpello 147/19.

Vi è poi un ultimo tema di interesse che è stato trattato con la risoluzione 43/17 in tema di conferimenti di partecipazioni in società estere. Il caso è piuttosto diffuso e va detto che nel dato testuale dell’articolo 177, comma 2 del Tuir non si rinvengono requisiti di carattere territoriale rispetto alla società scambiata. Invece secondo l’opinione dell’Agenzia occorre applicare i criteri soggettivi già presenti nel comma 1 dell’articolo 177 del Tuir, e quindi sia la società le cui partecipazioni sono scambiate sia la conferitaria devono essere soggetti residenti. È appena il caso di aggiungere che se la società scambiata e quella conferitaria appartenessero a due diversi Stati della Ue si potrebbe applicare il regime di neutralità di cui all’articolo 178 del Tuir.

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