Ausili e protesi con Iva al 4%, autorizzazione da qualunque specialista del servizio sanitario pubblico
La specifica prescrizione medica autorizzativa, necessaria ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 4% per ausili e protesi sanitari, può essere rilasciata da qualunque medico specialista operante nell’ambito del servizio sanitario pubblico regionale in base alla disciplina vigente nella Regione di appartenenza.
La prassi dell’agenzia distingue tra gli ausili “per vocazione”, utilizzabili esclusivamente da soggetti affetti da menomazioni funzionali permanenti, per i quali non si pongono incertezze in merito alla loro inerenza alla patologia agevolata; e i beni (ad es. parrucche, materassi, pannoloni) che possono costituire ausili ma che, per caratteristiche e qualità, sono suscettibili di diversa utilizzazione. Solo in quest’ultimo caso, per l’aliquota Iva agevolata e la detrazione Irpef è necessaria una specifica prescrizione medica che faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente.
L’agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 508/2019 pubblicata il 10 dicembre 2019, ha ricordato che la salute è affidata alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, cosicché ciascuna regione può organizzare il proprio servizio sanitario in modo differente dalle altre. L’occasione è nata da un quesito relativo alle legge regionale della Lombardia (legge 11 agosto 2015, n. 23) che ha riformato il sistema sociosanitario regionale, istituendo Agenzie di tutela della salute (Ats): l’agenzia delle Entrate ha precisato che qualunque sia la struttura sanitaria organizzata dalla regione, ciò che conta è che la certificazione sanitaria sia rilasciata da medici specialisti prescrittori che operino in strutture che sostituiscano in sostanza le Asl nell’esercizio delle funzioni di certificazione delle menomazioni rilevanti.
La conclusione, nello specifico, riguardava il caso della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologico, che ove acquistata sulla base della prescrizione «rilasciata dal medico specialista della Usl di appartenenza» (questo la dicitura di alcune circolari e risoluzioni emesse tra il 1994 ed il 2010) è qualificabile come ausilio/protesi detraibile a fini Irpef come spesa sanitaria. In tal caso la parrucca è anche soggetta ad Iva 4%, rientrante nella voce n. 30) della Tabella A, parte II, delle aliquote Iva per gli «apparecchi (...) da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità», sempreché fabbricata ed immessa in commercio con la destinazione d’uso di dispositivo medico e quindi obbligatoriamente marcata Ce.
I principi enunciati hanno una valenza generale, per due motivi. Da un lato, devono ritenersi valide tutte le certificazioni di medici specialisti operanti in regioni in cui l’organizzazione sanitaria è strutturata in modo diverso dal modello tradizionale delle Asl, ad esempio ove sono state costituite le Asp (Aziende sanitarie provinciali) come in Calabria o la Asur (Azienda Sanitaria Unica Regionale) nelle Marche. Dall’altro, tutti gli ausili e protesi commercializzati con marchio Ce (ad esempio anche i materassi antidecubito) possono avere l’aliquota Iva agevolata se assistiti dalla prescrizione del medico specialista.
Agenzia delle Entrate, risposta 508/2019