Auto per disabili, sì alla nota di variazione Iva successiva all’acquisto
A patto che i presupposti per godere dell’agevolazione esistessero già
Per un’autovettura destinata al trasporto di un familiare a carico disabile, che non ha esibito la documentazione prevista per l’applicazione dell’imposta ridotta al 4%, è possibile l’emissione successiva di una nota di variazione Iva, se i presupposti per l’agevolazione sussistevano già al momento dell’acquisto. Se però la detrazione nel 730 è stata fruita comprendendo la maggiore Iva pagata al venditore, occorre procedere alla presentazione di un modello integrativo, anche se la nota di variazione viene emessa nell’anno successivo.
L’Agenzia delle Entrate del 7 luglio 2021 riguarda il caso del genitore di un disabile, per il quale la commissione medica ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni di grave handicap, in un momento successivo all’acquisto di un’autovettura (che rispettava tutte le condizioni tecniche previste dalla norma), al quale era stata correttamente applicata l’aliquota ordinaria al 22%.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la disciplina agevolativa ed i propri documenti di prassi, ha ammesso la possibilità che il venditore, disponendo del verbale di accertamento della Commissione medica e del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emetta una nota di variazione a favore dell’acquirente, riconoscendo ex post l’Iva ridotta. Il principio sotteso al ragionamento è quello per cui le condizioni di disabilità psichica del minore erano sicuramente già in essere al momento dell’acquisto, seppure non ancora formalmente accertate.
La posizione dell’Agenzia, con riferimento alla detrazione prevista per le imposte sui redditi, suscita invece maggiore perplessità, in quanto dissonante rispetto al principio generale previsto in circostanze analoghe: l’eventuale rimborso di un onere detratto o dedotto negli anni precedenti viene recuperato nella dichiarazione dell’anno in cui avviene la restituzione.
Nel caso delineato dell’interpello pare quindi maggiormente condivisibile il parere espresso dall’istante, per il quale la maggiore detrazione fruita dovrebbe essere restituita nell’anno di emissione della nota di variazione Iva, se nell’anno successivo all’acquisto.
Per l’agenzia delle Entrate, al contrario, lo spartiacque è rappresentato dalla data di presentazione del 730; se questa è successiva alla nota di variazione Iva, la detrazione dovrà già essere ridotta, considerando l’aliquota al 4%. Se poi l’emissione della nota avviene dopo la presentazione del 730, non solo sarà necessario procedere ad un modello integrativo, ma il comportamento tenuto dal contribuente sarà comunque passibile di sanzione.