Imposte

Autocarri e altri veicoli a uso speciale: tax credit (ridotto) solo per il 2022

La manovra chiude dal 2023 l’agevolazione sull’acquisto dei beni strumentali ordinari

di Stefano Sirocchi

Fleet manager e autonoleggiatori alle prese con la pianificazione fiscale di fine 2021 e del prossimo anno, in vista dell’imminente cambio di regole sugli incentivi all’acquisto di beni “ordinari”, inclusi i veicoli commerciali. Beni che, per di più, dal 2023 non saranno più agevolabili, secondo la manovra di Bilancio 2022 attesa all’ok finale della Camera.

Cambio di aliquota

Si tratta dei beni strumentali materiali nuovi, di cui all’articolo 1, commi 1054 e 1055, della legge 178/2020, diversi da quelli “Industria 4.0” (quest’ultimi indicati nella legge 232/2016 all’allegato A; si veda la scheda). Su tali beni, purché acquisiti nuovi, anche in leasing, è possibile fruire di un credito d’imposta del 10% (15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile) su un costo massimo di 2 milioni di euro.

Gli investimenti devono essere effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, oppure entro il 30 giugno 2022 se l’ordine risulta accettato e si è versato un acconto di almeno il 20% del costo entro fine 2021. L’agevolazione è estesa di un anno (e quindi fino al 30 giugno 2023 in caso di acconto del 20% e accettazione dell’ordine entro il 2022), ma il credito di imposta scende al 6 per cento.

Veicoli agevolabili

Dall’applicazione della disciplina sono esclusi i veicoli di cui al comma 1, articolo 164, del Tuir, ovvero:
● in primis, le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori (ma anche gli aeromobili da turismo, le navi e imbarcazioni da diporto) sia se utilizzati solo come beni strumentali, sia se a deducibilità limitata (rispettivamente di cui alle lettere a-b del comma 1);

● i veicoli adibiti a uso pubblico;

● e in generale i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Sono invece ricompresi – e dunque agevolabili – tutti gli altri autoveicoli individuati dall’articolo 54, comma 1, del Dlgs 285/1992 che non sono richiamati espressamente dall’articolo 164 del Tuir: ad esempio, autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, mezzi d’opera (circolare 1/E/2007).

Qualche dubbio poteva sorgere per gli autobus in quanto veicoli adibiti a uso pubblico, ma l’amministrazione finanziaria non li ha esclusi dall’incentivo del superammortamento e quell’orientamento dovrebbe ritenersi ancora valido, considerato che i veicoli ex articolo 164, comma 1, del Tuir erano già fuori dal relativo ambito di applicazione (risposte del Mef del 22 febbraio 2018).

Veicoli e professionisti

L’agevolazione spetta a professionisti e imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi. In linea di massima, i professionisti sono di fatto esclusi dal bonus, almeno per i mezzi di trasporto a motore (con qualche eccezione). Infatti, per i veicoli diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 164 del Tuir, la deducibilità è condizionata alla sussistenza di un rapporto di diretta inerenza tra l’utilizzo del veicolo e l’esercizio dell’attività svolta (circolare 48 del 10 febbraio 1998): circostanza che difficilmente è soddisfatta nel caso delle attività professionali. Ad esempio, non è possibile riscontrare un nesso di diretta strumentalità tra l’utilizzo di un autocarro e lo svolgimento di un’attività professionale, quale ad esempio quella notarile (risoluzione 244/E/2002).

Casi particolari

Tuttavia, fuori dalla portata dell’articolo 164 del Tuir vi sono anche i mezzi di trasporto non a motore, come le biciclette, che sono agevolabili nel rispetto delle condizioni (strumentalità, novità, eccetera). E come anche le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico con potenza nominale continua di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h (articolo 50 del Dlgs 285/92). Ne possono approfittare imprese e professionisti, anche in regime forfettario.

Quanto agli autocarri, non è sufficiente che siano immatricolati N1 (veicoli destinati al trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 tonnellate). Per ottenere il bonus è necessario eseguire il test di cui all’articolo 35, comma 11, del Dl 223/2006: test che, se non superato, riconduce i “falsi autocarri” alla disciplina degli autoveicoli a deducibilità limitata (comma 1, lettera b, articolo 164 del Tuir), con tutte le conseguenze del caso.

I veicoli dimostrativi, se già immessi su strada dal concessionario, non presentano il requisito della novità e quindi non sono agevolabili. Infine, il vantaggio fiscale non si perde in caso di furto del veicolo che abbia beneficiato del bonus avendone i requisiti.

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