Autodichiarazione all’agente della riscossione per bloccare l’ipoteca
In assenza di una specifica previsione normativa e in mancanza di chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, la nuova definizione delle liti pendenti potrebbe non comportare alcuna sospensione delle attività di riscossione, come del resto è già accaduto con riferimento alla vecchia definizione delle liti pendenti prevista dall’articolo 16 della legge 289/2002 (Cassazione, sentenza 19861/2012).
Anche questa volta, infatti, non vi è alcuna norma che stabilisca che, all’atto dell’esecuzione dei versamenti e della successiva presentazione della domanda di definizione,
Inoltre, a differenza di sette anni fa quando, in occasione della definizione delle liti pendenti stabilita dall’articolo 39, comma 12, del Dl 98/2011, la circolare 48/E/2011 aveva avuto modo di precisare che, dopo il riscontro dell’integrale pagamento delle somme dovute, l’ufficio avrebbe disposto la sospensione della riscossione dei ruoli connessi alla definizione della lite, la circolare 22/E/2017 non si esprime sul punto.
Pertanto, nel silenzio della norma e alla luce della totale assenza di precisazioni, una volta presentata l’istanza di definizione delle liti pendenti, potrebbe essere opportuno produrre, in via cautelare, un’
Può accadere, infatti, che prima della presentazione dell’istanza di definizione, l’agenzia delle Entrate-Riscossione notifichi al contribuente una cartella o delle comunicazioni di presa in carico per la riscossione delle ulteriori somme dovute in sede di riscossione in pendenza di giudizio.
In tal caso, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o della comunicazione di presa in carico delle somme, l’agente per la riscossione potrebbe avviare misure esecutive o cautelari per spingere il contribuente al pagamento del debito.
D’altra parte, però, stante la norma che prevede la impossibilità di restituzione di somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, non ci sarebbe alcuna convenienza a pagare o a continuare eventuali dilazioni in corso.
Pertanto, in questo caso, dopo il pagamento delle somme/prima rata e la presentazione della domanda di definizione, il contribuente notificatario di cartelle o altri atti esecutivi connessi alla lite definita potrebbe presentare un’apposita autodichiarazione per informare l’agenzia delle Entrate della sua adesione all’istituto, chiedendone contestualmente la sospensione in attesa che vengano pagate tutte le somme e che si estingua il processo.
Per poter sostenere un eventuale confronto con l’agente della riscossione e/o l’ufficio dell’agenzia delle Entrate in merito alla correttezza delle somme dovute per la definizione delle liti pendenti, ferma restando la possibilità di ravvedersi in caso di errori, sarà comunque opportuno predisporre e conservare una apposita tabella di calcolo, da cui emergano in maniera chiara le modalità di determinazione delle somme autoliquidate.