Autoliquidazione in assenza di ritenuta
Interpello 702: le prestazioni del “secondo pilastro” svizzero si possono autoliquidare con la stessa aliquota del 5%
Le prestazioni del “secondo pilastro” svizzero utilizzate per pagare i lavori di ristrutturazione del beneficiario italiano sono tassate in autoliquidazione dallo stesso beneficiario. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 702 del 12 ottobre.
L’istante, residente in Italia, lavora in Svizzera come frontaliere e intendeva ristrutturare l’abitazione principale in Italia. Per sostenere le spese della ristrutturazione, ha riscosso in anticipo parte delle competenze erogate dal “secondo pilastro” svizzero, costituito dalla previdenza professionale obbligatoria (Llp). Le somme sono state direttamente trasferite dalla compagnia assicurativa svizzera sul conto dell’impresa edile. Con l’interpello si chiedevano chiarimenti sulle modalità di tassazione delle somme in oggetto. Se il beneficiario del secondo pilastro è un soggetto fiscalmente residente in Italia, le prestazioni sono tassate in via esclusiva nel nostro Paese ai sensi dell’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.
La normativa italiana (articolo 76, commi 1 e 1-bis, legge 413/91) prevede che tali rendite siano assoggettate a ritenuta unica del 5% dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento, esonerando il contribuente dall’indicazione nella dichiarazione dei redditi. Nel caso delle Llp si ritiene che la ritenuta vada applicata dall’intermediario cui sia stato conferito uno specifico incarico dal pagatore o dal percipiente (consulenza giuridica 2/2020 e risoluzione 3/2020).
L’ente assicurativo svizzero, al fine di evitare frodi, ha accreditato le somme sul conto italiano dell’impresa di ristrutturazione. Tuttavia, in mancanza di uno specifico incarico da parte del beneficiario della Lpp, la banca non ha operato la ritenuta di legge. L’agenzia delle Entrate ritiene che il beneficiario della prestazione previdenziale possa autoliquidare in dichiarazione l’imposta dovuta con la medesima aliquota del 5% che sarebbe stata applicata dall’intermediario.