Imposte

Autonoleggio, stop al bonus con i coefficienti per il trasporto pubblico

di Romina Morrone

Non sono deducibili i costi conseguenti all’applicazione del coefficiente di ammortamento del 30%, previsto in riferimento alle sole autovetture utilizzate per il servizio pubblico di trasporto persone da piazza e da rimessa, se viene svolta un’attività commerciale di autonoleggio (senza conducente). Lo ha precisato la Cassazione nell’ ordinanza 23145/2017 .

Con avviso di accertamento per l’anno 2003, l’agenzia delle Entrate rilevava (anche) l’indebita deduzione di quote di ammortamento relative all’acquisto di autovetture da noleggio, effettuata da una spa. Favorevoli alla contribuente le pronunce di merito. In particolare, il giudice di appello, evidenziando che la società svolgeva il servizio di autonoleggio da rimessa senza conducente, riteneva applicabile il coefficiente di ammortamento del 30%, stabilito (per il gruppo XVIII, specie da 6.A a 9.A) dal Dm 31 dicembre 1988 (emanato in attuazione dell’articolo67, ora 102, del Tuir) e previsto indistintamente per le autovetture dal destinare al noleggio da rimessa, senza distinzione tra noleggio «con» o «senza» conducente. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione lamentando che la Commissione regionale aveva applicato il coefficiente del 30% (in luogo di quelli del 25%) poiché aveva erroneamente qualificato l’attività di autonoleggio svolta della società quale autoservizio pubblico.

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno dato atto che il Dm 7 novembre 1992 ha aggiunto (sempre al gruppo XVIII) la voce residuale «autoveicoli, motoveicoli e simili» (per la quale è previsto il coefficiente di ammortamento del 25%) al Dm del 31 dicembre 1988. Poiché il coefficiente applicabile è diverso a seconda dell’attività svolta, al fine di individuarne la tipologia, la Corte ha richiamato l’articolo1, comma 2, della legge 21/1992 secondo il quale costituiscono autoservizi pubblici non di linea sia il servizio di taxi con autovettura (trasporto «da piazza»), sia il servizio di noleggio autovettura con conducente (trasporto «da rimessa».) Nella fattispecie esaminata, l’attività di noleggio di autovetture senza conducente, svolta dalla società contribuente, non era una prestazione di servizi e non integrava un contratto di trasporto (articolo1678 del Codice civile), ma si sostanziava nella stipulazione di contratti di locazione (articolo 1571 del Codice civile) con i quali il noleggiatore concedeva, all’altra parte, l’utilizzo dell’autovettura per un determinato periodo e verso un determinato corrispettivo. Di conseguenza, doveva essere applicato il coefficiente del 25% del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale.

Cassazione, ordinanza 23145/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©