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Autonomi, tre diverse scadenze per la trasmissione delle Certificazioni uniche 2025

Per i lavoratori sportivi sarà eliminato il codice N1. In arrivo tre nuovi codici nel campo 6 per forfettari e impatriati

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di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware

Presentate dall’agenzia delle Entrate le novità dei modelli CU/2025 e 770/2025, nel corso del Convegno AssoSoftware, dal titolo «Le novità e gli impatti sullo sviluppo del software fiscale, lavoro e gestionale». che si è tenuto il 27 e il 28 novembre.

In questo breve approfondimento riepiloghiamo le principali novità che interesseranno i quadri di lavoro autonomo del modello CU/2025. La prima novità da segnalare riguarda i termini di trasmissione telematica dei modelli CU/2025, che per effetto dell’articolo 4, comma 6-quinques, del Dpr 322/1998, dal 2025 prevedono ben tre diverse scadenze.

Entro il 16 marzo il sostituto d’imposta dovrà trasmettere le certificazioni relative:

  • ai redditi di lavoro dipendente;
  • ai redditi assimilati al lavoro dipendente;
  • ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
  • ai redditi diversi;
  • ai redditi per locazioni brevi.

Entro il 31 marzo il sostituto d’imposta dovrà invece trasmettere le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.

Entro il 31 ottobre il sostituto d’imposta dovrà infine trasmettere le certificazioni relative alle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Il lavoro sportivo

Le altre novità di rilievo che interessano il lavoro autonomo riguardano principalmente il lavoro sportivo, in particolare l’eliminazione della tipologia reddituale “N1” relativa alle indennità di trasferta, rimborso forfettario di spese, premi e compensi erogati fino al 30 giugno 2023, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Per i compensi erogati agli sportivi fino al 30 luglio 2024, occorrerà quindi utilizzare le tipologie reddituali:

  • “A” per gli sportivi professionisti abituali;
  • “A” con codice 20 (da indicare nel campo 6) per gli sportivi dilettanti abituali;
  • “N2” per gli sportivi professionisti assimilati;
  • “N3” per gli sportivi dilettanti assimilati.

Per i compensi erogati agli sportivi dopo il 30 luglio 2024, stante che per effetto dell’abrogazione del comma 2, lettera a), dell’articolo 53 del Tuir, da parte dell’articolo 3 del Dl 71/2024, sono ora ricompresi nel lavoro sportivo unicamente il lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro autonomo “abituale”, occorrerà invece utilizzare le tipologie reddituali:

  • “A” per gli sportivi professionisti abituali;
  • “A” con codice 20 (da indicare nel campo 6) per gli sportivi dilettanti abituali;
  • “M” per il lavoro autonomo svolto in modo non abituale.

Forfettari e impatriati

Per quanto riguarda i percipienti in regime forfettario, il venir meno dell’obbligo di compilazione del modello CU da parte del sostituto d’imposta a partire dall’anno d’imposta 2024 ha comportato la soppressione del codice 24 (da indicare nel campo 6), con cui venivano identificati i relativi compensi.

Per contro, tali compensi dovrebbero il prossimo anno trovare collocazione nel quadro LM del modello Redditi PF precompilato di questi ultimi i dati degli importi presenti nelle fatture elettroniche da essi emesse nel corso del 2024. Occorrerà comunque verificare gli effettivi incassi, stante che non è mai venuta meno l’applicazione del criterio di cassa per i soggetti forfettari.

Infine, sempre in relazione alla compilazione del campo 6 “Codice”, sono stati introdotti:

  • il codice 16, da utilizzare per indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell’ammontare erogato) relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024 (commi 1, 2 e 3 dell’articolo 5, del D. lgs. n. 209/2023);
  • il codice 17 da utilizzare per indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60% dell’ammontare erogato) relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024 (comma 4, dell’articolo 5, del D. lgs. n. 209/2023).
  • i codici 25 e 26, per indicare non più i compensi, bensì le indennità corrisposte non assoggettate a ritenuta d’acconto, sempre in relazione ai percipienti in regime forfettario e per i soggetti in regime di vantaggio.

Aggiornamenti software

I gestionali prodotti dalle società di software associate ad AssoSoftware sono già in corso di adeguamento. Il rilascio degli aggiornamenti sarà generalmente effettuato, per ciascun prodotto, alle consuete scadenze, essendo quest’anno la modulistica interessata da allineamenti importanti, ma non strutturali.