Autoriciclaggio in forma libera e dilatato nel tempo
Lo afferma la sentenza n. 40890 della seconda sezione penale depositata ieri. È stata così confermata la misura della custodia cautelare per autoriciclaggio (reato presupposto la bancarotta) nei confronti dell’amministratore di una società che aveva realizzato complesse operazioni societarie e articolati movimenti bancari gestendo somme di provenienza illegale.
In particolare, nel mirino degli investigatori era finita la collocazione sul mercato di azioni di una società quotata controllata e la destinazione del ricavato alla controllante, operazione che appariva del tutto estranea a qualsiasi corretto criterio di gestione infragruppo, visto che la conseguenza immediata era una depatrimonializzazione della controllata.
Quanto al requisito della concretezza delle condotte di autoriciclaggio, la Cassazione sottolinea come, a meno di volere considerare di fatto impossibile l’incriminazione per il nuovo reato, non può che essere utilizzato un criterio ex ante e ritenersi che, nel momento in cui in qualunque contesto di indagine sia identificata un’operazione finanziaria o imprenditoriale sospetta, si abbia l’“emersione” dell’attività di occultamento senza tuttavia che questo possa escludere a posteriori il requisito della concretezza.
Nel dettaglio, la sentenza ricorda che, anche attraverso fonti dichiarative, è stato messo in evidenza come gli intrecci societari disposti dall’indagato hanno disperso in parecchi rivoli il contestato reimpiego delle somme che provengono dalla vendita delle azioni e che la stessa frammentazione era idonea a ostacolare le indagini.
Quanto poi alla struttura del reato, la Corte da una parte puntualizza che l’autoriciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è a forma libera e può anche configurarsi come reato eventualmente permanente. In questa prospettiva possono essere tradotte al nuovo articolo del Codice penale quanto affermato dalla Cassazione in precedenti pronunce, dove si metteva in evidenza come qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti e dunque anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto bancario ad un altro diversamente intestato e acceso preso un diverso istituto di credito, assume autonoma rilevanza penale non potendo essere considerato come “post factum” non punibile.