Imposte

Avviamento escluso dalla rivalutazione dei beni d’impresa

di Michele Brusaterra


Beni d'impresa rivalutabili se presenti nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e rivalutazione da effettuare con riferimento all’esercizio successivo ossia, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, al 2016.
Sono queste le due principali novità, contenute nella legge di Bilancio 2017, della nuova edizione della rivalutazione dei beni d’impresa e che sono poste in rilievo anche dalla circolare 14/E del 27 aprile 2017 dell’agenzia delle Entrate. Si tratta di una norma che oramai viene riproposta da qualche anno e che consente alle imprese di accedere alla rivalutazione fiscale e civile dei beni strumentali posseduti dall’impresa.
Da un punto di vista soggettivo sono coinvolti sia i soggetti di cui all’articolo 73, primo comma, lettere a e b del Tuir, ossia le società di capitali e gli enti commerciali equiparati, sia le società di persone e gli imprenditori individuali, anche se in contabilità semplificata.
Sul fronte dei beni oggetto di rivalutazione, si tratta, come dispone la norma, di tutti i beni d’impresa, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, nonché le partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni, detenute in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Restano, quindi, esclusi dall’agevolazione i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. La già richiamata circolare 14/E dell’agenzia delle Entrate a tal proposito chiarisce che tale esclusione riguarda tutti i beni merce, nonostante la norma si limiti a prevedere l’esclusione solo con riferimento alla categoria degli immobili merce.
Sono altresì esclusi dalla rivalutazione del valore: l’avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari quali, per esempio, il denaro, i crediti, le obbligazioni, ma anche le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi del citato articolo del codice civile.
L’agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che la rivalutazione è applicabile anche ai beni che sono stati completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, purché risultino dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015. Per quanto concerne, invece, i beni acquisiti in leasing, può essere rivalutato solo il prezzo di riscatto.
Le imprese in contabilità semplificata, qualora sia assente un «bilancio formale», possono provare la qualifica dei beni che siano diversi dai beni merce, sulla base di situazioni di fatto «ossia di elementi desumibili dalle modalità di effettivo impiego dei beni».
La rivalutazione ha effetto fiscale a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo e, quindi, dal 2019, ma si allunga di un anno in caso di realizzo dei beni.
L’imposta sostitutiva, da pagare entro il 30 giugno, ovvero entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento, è del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
A fronte della rivalutazione va costituita una riserva in sospensione d’imposta, nettizzata dell’imposta sostitutiva, che è affrancabile attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10 per cento.

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