Contabilità

Avviamento inscindibile dall’azienda

di Marco Piazza

Le principali norme di comportamento in tema di operazioni straordinarie d’impresa sono state ispirate dalla necessità di ripristinare consolidati orientamenti interpretativi, messi in dubbio da episodici pronunciamenti ufficiali. A volte, infatti, capita che, di fronte a un caso particolare che costituisce eccezione alla regola, lo si risolva stravolgendo la regola anziché isolando l’eccezione.

La norma 148, ad esempio, non fa che ribadire come in caso di cessione di un’azienda, i fondi per rischi e oneri “tassati” (cioè formati con accantonamenti non dedotti dal reddito imponibile) relativi all’azienda ceduta devono considerarsi estinti presso il cedente, il quale avrà il diritto di effettuare una variazione in diminuzione del reddito imponibile per recuperare la variazione in aumento fatta in occasione dell’accantonamento. Il cessionario, nell’allocare il prezzo d’acquisto sugli elementi attivi e passivi dell’azienda acquistata, potrà o meno decidere di ripristinarli, anche in misura diversa; in tal caso saranno considerati come una passività anche fiscalmente, e quindi non potranno essere fonte di future variazioni in diminuzione. Il principio era già chiaro negli anni ’80, ma la risoluzione 142/E/2000 aveva fatto sorgere il dubbio che l’Agenzia avesse cambiato orientamento.

Anche la norma 181 ribadisce un principio noto: l’avviamento è una “qualità” dell’azienda. Quindi, se una soggetto acquista un’azienda pagando un avviamento e prima che questo sia totalmente ammortizzato rivende l’azienda, la quota di avviamento che non è stata ancora fiscalmente ammortizzata concorre a formare il costo fiscale dell’azienda da dedurre dal corrispettivo di cessione.

La circolare 8/E del 2010 - affrontando il tema con riferimento a un contesto molto complesso e particolare - ha, invece, lasciato intendere che l’“avviamento” non sia un elemento dell’azienda ceduta, con l’effetto che il cedente dovrebbe continuare ad ammortizzarlo fiscalmente pur avendolo cancellato dal bilancio. Un’interpretazione che ha dato luogo a situazioni in cui uno stesso avviamento è stato oggetto di affrancamenti multipli con il pagamento dell’imposta sostitutiva dal 12% al 16% ed è stato contemporaneamente ammortizzato ai fini fiscali da più soggetti.

La norma 148, invece, pur riguardando una disposizione non più in vigore, è ancora attuale. Il sistema di “realizzo controllato” disposto dall’articolo 177, comma 2 del Testo unico, in certi casi di conferimento “nazionale” di partecipazioni, non è coerente con la normativa dell’Ue che, per le stesse operazioni che coinvolgano società europee prevede un regime di “neutralità fiscale”. La Commissione Ue ha già dichiarato di non voler eccepire il conflitto, ma la questione dovrebbe essere prima o poi nuovamente sollevata.

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