Imposte

Avvisi bonari, niente sanatoria se la dilazione è già scaduta

<span class="argomento"/>Le Entrate a Telefisco hanno chiarito che la definizione decade anche se non si versa una rata entro il termine di quella successiva. Per le rate saltate al 31 dicembre 2022 non scatta lo sconto al 3%

di Luigi Lovecchio

La definizione degli avvisi bonari non è mai ammessa se la dilazione degli stessi è già scaduta al 1° gennaio scorso. La sanatoria decade, inoltre, se non si versa una rata entro la scadenza di quella successiva. La sanzione ridotta del 3%, infine, non si applica sull’importo dell’imposta riferita alle rate scadute al 31 dicembre 2022, per la quale resta applicabile la sanzione del 10%. Questi i chiarimenti forniti dalle Entrate nel corso di Telefisco.

La definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità riguarda solo le somme dovute in esito alle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva. Sono dunque escluse le procedure del controllo formale, di cui all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

Il beneficio è rappresentato dall’irrogazione della sanzione ridotta del 3%, fermo restando quanto dovuto a titolo di imposta e interessi. Si ricorda inoltre che il meccanismo di legge prevede l’autoliquidazione delle somme da versare, da parte del contribuente. A tale scopo, l’agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un apposito applicativo di calcolo.

Sono due i “blocchi” interessati dalla definizione. Il primo riguarda le liquidazioni delle dichiarazioni riferite alle annualità 2019, 2020 e 2021, per le quali al 1° gennaio 2023 non era ancora scaduto il termine per il pagamento della prima rata nonché per quelle da notificarsi in futuro. L’altro blocco interessa invece tutte le comunicazioni di irregolarità con pagamento in corso al primo gennaio 2023, a prescindere dall’annualità di riferimento.

Come si vede, in entrambe le ipotesi non sono contemplate le comunicazioni di irregolarità decadute al primo gennaio scorso. La risposta delle Entrate a Telefisco conferma questa conclusione. Deve dunque escludersi la possibilità di pagare in via agevolata tutti gli avvisi bonari per i quali i piani di rateazione siano, per qualsiasi motivo, decaduti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

La definizione agevolata in esame prevede inoltre che il beneficio della riduzione della sanzione sia condizionato al rispetto delle scadenze di pagamento. A tale riguardo, infatti, l’articolo 1, comma 154, della legge 197/2022, stabilisce che la definizione non esplica effetti in caso di omesso pagamento «alle prescritte scadenze». È sorto quindi il dubbio se, ai fini del perfezionamento della sanatoria, occorra rispettare scrupolosamente il piano dei versamenti. L’agenzia delle Entrate, in conformità con quanto affermato nella circolare n. 1/2023, chiarisce invece che anche per la definizione agevolata trovano applicazione le regole ordinarie in materia di decadenza, contenute nell’articolo 15-ter del Dpr 602/1973. Questo significa, in concreto, che i vantaggi della definizione permangono in caso di: a) ritardo non superiore a sette giorni nel pagamento della prima rata; b) omesso pagamento di una frazione non superiore al 3% della rata e comunque non superiore a 10.000 euro; c) pagamento ritardato di una rata entro la scadenza di quella immediatamente successiva. È quindi possibile fruire dei vantaggi fiscali, ad esempio, anche se non si paga la rata di gennaio 2023, purché il pagamento avvenga entro quella in scadenza a aprile.

L’applicazione della sanzione ridotta del 3%, peraltro, riguarda solo il tributo residuo al 1° gennaio 2023 e non si applica quindi sull’intero debito indicato nell’originaria comunicazione di irregolarità.

Ne deriva, come rilevato nelle risposte a Telefisco, che se vi sono delle somme non versate e scadute alla suddetta data, di esse non si deve tener conto ai fini della determinazione dell’importo su cui commisurare la suddetta sanzione ridotta.

Nella risposta delle Entrate si è affrontato il caso del contribuente che aveva pagato solo l’imposta relativa a una rata scaduta al 31 dicembre 2022. Trattandosi di tributo maturato ed esigibile prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio, sullo stesso non è possibile applicare la sanzione ridotta del 3% ma quella ordinaria.

A tale riguardo, occorre considerare peraltro che il 31dicembre 2022 cadeva di sabato. Questo comporta che il termine slittava automaticamente al 2 gennaio. Pertanto, la rata che nel piano dei versamenti originario scadeva il 31 dicembre deve ritenersi pienamente rientrante nel campo di operatività della definizione agevolata, in quanto non ancora scaduta al 1° gennaio scorso. Di conseguenza, la sanzione ridotta del 3% dovrà essere commisurata anche sull’imposta compresa nella rata di dicembre.

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