Avvisi bonari, niente sanzioni per il leggero ritardo sulla scadenza
Non possono essere irrogate sanzioni in misura piena se il contribuente ha effettuato con due giorni di ritardo il pagamento della seconda rata del suo debito con l’agenzia delle Entrate risultante da un avviso bonario, mancando l’intenzionalità dell’inadempimento e sussistendo, piuttosto, indici giustificativi del «lieve inadempimento». Lo ha affermato la Ctr Sicilia, sezione staccata di Catania, nella sentenza 2773/5/2018 ( clicca qui per consultarla ).
L’agenzia delle Entrate ha accolto l’istanza di pagamento rateale che il legale rappresentante di una Srl ha presentato per l’importo di 33.807 euro indicato in un avviso bonario. L’uomo, però, ha versato la seconda rata (di un piano che ne prevedeva 20) con due giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata (e cioè il 4 novembre piuttosto che il 2). Di conseguenza, la rateazione non è stata ritenuta valida e, a seguito di automatica elaborazione automatica di imposta, sanzioni e interessi, il concessionario ha provveduto alla successiva notifica della cartella di pagamento.
La società l’ha impugnata, lamentando la sproporzione tra la violazione dell’adempimento (due giorni di ritardo nel versamento della rata) e l’ammontare delle sanzioni irrogate in misura piena (30%) in cartella. Mentre la Ctp Catania ha rigettato il ricorso, la Ctr, invece, ha ritenuto meritevole di accoglimento l’appello proposto dalla contribuente. Ciò in quanto:
•il ritardo di 2 soli giorni nel pagamento di una sola rata evidenziava l’accidentalità dell’evento e non quindi l’intenzionalità, da parte del contribuente, di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute e legittimamente chieste (Cassazione, sentenza 6905/2011);
•la misura eccessiva della sanzione rispetto al limitato ritardo non risultava in linea con i precetti costituzionali di logica coerenza e di commisurazione, anche delle sanzioni, alla capacità contributiva;
•l’illogicità delle sanzioni in caso di lievi ritardi è stata riconosciuta dal legislatore sia con l’articolo 23, comma 31, del Dl 98/2011 (che ha coordinato l’entità ridotta delle sanzioni al ritardo dei versamenti non superiore a 15 giorni dalla scadenza), sia con il Dlgs 159/2015, secondo il quale, per il principio del «lieve inadempimento» non vi è decadenza dalla rateizzazione né per il versamento tardivo ma effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva a quella scaduta, né per errori o omissioni di gravità trascurabile.
Ctr Sicilia, sentenza 2773/05/2018