Imposte

Avvisi bonari sprint: diventa più costoso mettersi in regola

di Laura Ambrosi

Il debito rilevante ai fini del reato è la somma risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di imposta, determinato secondo le regole previste ai fini fiscali.

Per il 2017 c'è però una novità emersa nei mesi scorsi, che potrebbe incidere anche ai fini penali. Quest’anno è stato introdotto l’obbligo di invio trimestrale di una comunicazione contenente i risultati, in sintesi, delle liquidazioni Iva periodiche.

L’agenzia delle Entrate, quindi, è stata informata in tempo reale dell’eventuale debito del contribuente rimasto inevaso.

Nell’ultimo periodo si è così verificato che decorsi circa un paio di mesi dall’inoltro della liquidazione periodica contenente un debito non versato, sono stati notificati gli avvisi bonari riferiti all’Iva dovuta ad un trimestre o ad un mese del 2017.

Normalmente, invece, la comunicazione bonaria veniva notificata per il debito Iva annuale e quindi circa un anno dopo l’invio della dichiarazione.

Di fatto, i tempi abbastanza ampi consentivano al contribuente di reperire la liquidità necessaria per pagare il debito Iva, con sanzioni comunque ridotte rispetto all’ordinario (10% in luogo del 30%), per di più beneficiando anche della possibilità di rateizzare l’avviso bonario.

Sotto il profilo penale, il contribuente poteva così ben sperare di riuscire ad estinguere il reato prima dell’apertura del dibattimento, ove avesse regolarmente corrisposto le rate previste.

Ora occorre considerare la rilevanza in ambito penale di questi nuovi avvisi bonari “sprint”, riferiti cioè a debiti infrannuali,

Innanzitutto è inverosimile, salvo eccezioni, che chi non ha versato il debito trimestrale ovvero mensile per carenza di liquidità possa adempiervi dopo soli due mesi dalla scadenza ordinaria. In assenza di pagamento, l’Agenzia iscriverà le somme pretese con l’avviso bonario sprint a ruolo, gravandole però di maggiori sanzioni (dal 10% al 30%).

Ai fini penali, il contribuente potrebbe evitare il reato solo versando integralmente l’imposta entro il 27 dicembre, a prescindere dal fatto che sia già contenuta in atti impositivi. Decorsa inutilmente tale data, la particolare velocità della procedura, comporta che per poter beneficiare della non punibilità occorrerà versare entro l’apertura del dibattimento, non solo l’imposta, ma anche interessi e sanzioni nella misura massima prevista del 30% (contenuti già nella cartella di pagamento) e non del 10% come accadeva in passato con l’avviso bonario riferito al debito annuale.

In termini concreti, quindi, l’iscrizione a ruolo dei diversi debiti periodici, gravati delle sanzioni ordinarie, potrebbe rendere difficoltoso l’integrale pagamento entro l’apertura del dibattimento.

È auspicabile che l’Agenzia riveda quanto meno la tempistica di tale nuova procedura poiché oltre a vanificare la ratio dell’istituto del ravvedimento operoso, rischia di pregiudicare anche i buoni propositi del legislatore penale che ha introdotto la non punibilità.

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