Avviso di accertamento nullo se chi lo ha firmato ha una delega generica
L’avviso di accertamento è nullo se non contiene la sottoscrizione del capo ufficio o di altro impiegato con carriera direttiva, dallo stesso delegato. L’autorizzazione può essere accordata o mediante un atto proprio o attraverso un ordine di servizio a condizione che venga segnalato, solidalmente alle motivazioni della delega, il termine di validità e i dati anagrafici del soggetto delegato. Non basta, quindi, sia nell’eventualità di delega di firma, sia nell’ipotesi di delega di funzione, la segnalazione della sola qualifica professionale del destinatario dell’investitura, priva di ogni riferimento nominativo alle generalità del soggetto chiamato a rivestire la qualifica richiesta. Risultano pertanto illegittime le deleghe impersonali, anche ratione officii carenti delle indicazione nominativa del soggetto delegato. L’illegittimità si riverbera nella nullità dell’atto impositivo, fermo restando in ogni caso l’onere in capo all’agenzia delle Entrate di fornire la prova, in caso di contestazione, della validità della delega conferita al sottoscrittore. A stabilirlo è l’ordinanza 15781/2017 della Cassazione.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza resa dalla Ctr Sicilia che ha confermato la decisione di primo grado, annullando l’avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente in quanto affetto da nullità per illegittimità della delega conferita al sottoscrittore dell’atto, mentre la parte intimata si è costituita mediante un controricorso.
Con il primo motivo l’Ufficio ha dedotto la violazione dell’articolo 42 del Dpr 600 del 1973 mentre con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate ha prospetto la violazione degli articoli 112, 115 e 116 del Codice di procedura civile.
A parere della Suprema Corte i due motivi, che si sono guadagnati un esame congiunto, sono risultati infondati in quanto gli Ermellini hanno ritenuto che in forza dell’articolo 42 del Dpr 600 del 1973, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc.) il termine di validità e il nominativo del soggetto delegato. Non è pertanto sufficiente sia in caso di delega di firma e sia in caso di delega di funzione, l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta. Sono pertanto illegittime le deleghe impersonali, prive di indicazione nominativa del soggetto delegato. Tale illegittimità si riflette inevitabilmente sulla nullità dell’atto impositivo (Cassazione, sentenza 25017/2015), fermo restando in capo all’Amministrazione Finanziaria l’onere di fornire la prova, in caso di contestazione, della validità della delega conferita al sottoscrittore (Cassazione 22800/2015).
Cassazione civile, sezione VI, ordinanza 15781 del 23 giugno 2017