Controlli e liti

Avviso bonario, 90 giorni per la definizione

In caso di invio telematico della comunicazione di irregolarità all’intermediario, il termine vale anche nell’ipotesi in cui l’ufficio ridetermini la pretesa sulla base della documentazione fornita

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

In caso di invio telematico della comunicazione di irregolarità all’intermediario abilitato, il termine per definire l’avviso bonario è di 90 giorni anche nell’ipotesi in cui l’ufficio ridetermini la pretesa sulla base della documentazione fornita.

Questa è l’unica interpretazione corretta del combinato dell’articolo 2, comma 2 Dlgs 462/1997 e dell’articolo 2 bis Dl 203/2005, nonostante la contraria prassi, segnalata da alcuni lettori, di alcuni uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate.

In base all’articolo 2 Dlgs 462/1997, una volta ricevuta la comunicazione di irregolarità derivante dalla liquidazione della dichiarazione, il contribuente ha due possibilità per evitare l’iscrizione a ruolo della sanzione piena:

1. paga entro 30 giorni la rata unica o la prima rata;

2. presenta delle osservazioni documentate entro 30 giorni.

In quest’ultimo caso, se l’Ufficio accoglie le osservazioni, lo stesso provvede a trasmettere l’esito definitivo della liquidazione, con la possibilità per l’interessato di ottenere la riduzione delle sanzioni rideterminate, pagando entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione sostitutiva. In base all’articolo 2 bis del Dl 203/2005, l’Ufficio può trasmettere l'avviso bonario, invece che con raccomandata diretta al contribuente, in via telematica all’intermediario abilitato che ha inviato la dichiarazione. In questo caso, «il termine di cui all’articolo 2, comma 2, Dlgs 462/1997» decorre dal sessantesimo dalla ricezione dell’avviso. In pratica, invece che definire l’avviso entro 30 giorni, lo si può fare entro 90 giorni.

Il termine cui fa riferimento la previsione del 2005 è sia quello decorrente dalla trasmissione dell’originaria comunicazione di irregolarità sia quello relativo alla rideterminazione della pretesa, per effetto delle osservazioni del contribuente. Sono entrambi previsti nel comma 2 dell’articolo 2 Dlgs 462/1997. Ne deriva che le prassi di taluni uffici che ritengono che in caso di riliquidazione del dovuto si debba applicare il termine ordinario di 30 giorni non trovano supporto normativo.

Si segnala anche la recente Cassazione 27817/2022 che ha confermato che, in caso di rideterminazione in autotutela delle somme liquidate, la definizione dell’avviso bonario entro 30 giorni dalla nuova comunicazione (90 giorni in caso di invio all’intermediario).

Il problema che si pone è che l’agenzia delle Entrate non ha una scadenza entro la quale deve inviare al contribuente l’eventuale accoglimento, totale o parziale, delle osservazioni da questi proposte. Ciò lascia la parte privata nell'incertezza, con il rischio concreto di perdere il diritto alla riduzione delle sanzioni, una volta scaduto il termine “ordinario” di 30 giorni, qualora l'Amministrazione ometta ogni tipo di riscontro. Occorrerebbe pertanto introdurre una disciplina articolata su un meccanismo di “silenzio assenso” o di “silenzio rifiuto” al decorrere di un termine perentorio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©