Controlli e liti

Avviso bonario pagato in parte: stop al ricorso contro il ruolo

di Rosanna Acierno

Il pagamento parziale di imposte, sanzioni e interessi richiesti dal Fisco mediante avviso bonario comporta l'accettazione irrevocabile della pretesa erariale, con la conseguente definitività e non impugnabilità del ruolo successivo. È questa la principale conclusione cui è giunta la Ctp di Como, con la sentenza 4/2/2017 (presidente Chiaro, relatore Pirola), ribadendo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, una volta effettuato il pagamento (in una unica soluzione a o a rate) delle somme accertate e liquidate in un atto impositivo, il contribuente non può più ripensarci e impugnare la pretesa.

Per l’accettazione dell’atto (cosiddetta acquiescenza), così come pure per l’accertamento con adesione, infatti, il perfezionamento della definizione si ha con il pagamento della prima rata del piano di differimento (articolo 9 del Dlgs 218/97).

La pronuncia trae origine dal ricevimento da parte di una Srl di una comunicazione di irregolarità Iva dell’anno 2009, in cui veniva disconosciuta la detrazione del credito Iva maturato nel 2008, sul presupposto dell’omessa presentazione della relativa dichiarazione.

In merito all’atto in questione, la società chiedeva e otteneva dall’ufficio un piano di dilazione dell’imposta liquidata in venti rate trimestrali. Tuttavia, una volta pagate puntualmente le prime nove rate, dopo aver verificato che il credito Iva portato in detrazione, seppur non dichiarato, era stato effettivamente maturato, dopo due anni circa dalla notifica dell’avviso bonario, la società decideva di non proseguire più con il pagamento delle undici rate rimanenti e provvedeva alla presentazione nel 2015 della dichiarazione Iva omessa e di una istanza di autotutela.

Non accogliendo l’istanza di riesame, l’ufficio faceva decadere la società dalla rateazione concessa e contestualmente iscriveva a ruolo le somme ancora dovute, comminando altresì, come previsto dalla legge, la sanzione del 30% sull’intera imposta originariamente liquidata.

Ricevuta la cartella esattoriale, la società impugnava il ruolo, eccependo peraltro la nullità dell’accertamento per effettiva sussistenza del credito Iva portato in detrazione.

Costituitosi in giudizio, l’ufficio eccepiva l’inammissibilità del ricorso a causa dell’avvenuta acquiescenza all’avviso bonario originariamente notificato.

Nel dichiarare il ricorso inammissibile e nel condannare la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, i giudici di Como hanno innanzitutto precisato che la scelta di chiedere – con un atto formale – il piano di rateizzazione dell’imposta liquidato nell’avviso bonario ha comportato inequivocabilmente l’accettazione dell’atto e del debito di imposta accertato. Inoltre, secondo la Ctp, gli effetti basilari dell’acquiescenza sono l’accettazione integrale della pretesa erariale, unitamente alla riduzione delle sanzioni, con la conseguente rinuncia al ricorso e/o alla domanda di adesione.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i vizi evidenziati si riferiscono all’atto definito mediante acquiescenza oramai non più impugnabile.

Ctp di Como 4/2/2017

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